Ordine di demolizione atto vincolato e nessun diritto al rinvio della causa (Cons. Stato n. 2785 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un abuso edilizio, adottato ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, costituisce atto dovuto e vincolato, sicché l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990 degrada a irregolarità non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, quando il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. L’ordine non richiede motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, già definito a monte dal legislatore nel dovere di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia violata. Il mero decorso del tempo dalla commissione dell’abuso non incide sulla legittimità dell’esercizio del potere repressivo. Fuori dai casi tassativi di diritto al rinvio, non è configurabile un diritto della parte a ottenere il differimento della trattazione della causa, restando la valutazione riservata al giudice nel bilanciamento tra esigenze difensive e ragionevole durata del processo.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto la riforma della sentenza con cui il TAR Puglia, sezione terza di Lecce, ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza con cui il Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Lizzanello aveva ingiunto, ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, la demolizione di un fabbricato per civile abitazione, di un vano autoclave e di un muro di recinzione, realizzati in carenza di permesso di costruire su terreno in proprietà indivisa.

In precedenza il Comune di Cavallino aveva adottato un’analoga ordinanza di demolizione, annullata dal TAR per incompetenza, avendo il giudice ritenuto viziata la procedura di modifica del territorio comunale: l’immobile continuava così a ricadere nel Comune di Lizzanello. L’appellante ha dedotto, tra l’altro, l’omessa concessione di un ulteriore rinvio in attesa dell’adozione del PUG, la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 e la compatibilità dell’intervento con il DPP al PUG adottato. I Comuni intimati non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Quanto alla mancata concessione dell’ennesimo rinvio, la censura è infondata: non ricorreva alcuna situazione eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., unica condizione che può giustificare il differimento. La Sezione richiama la propria sentenza del 26 gennaio 2026, n. 654 e la sentenza n. 9760 del 2025, secondo cui nell’ordinamento non esiste un diritto della parte al rinvio della discussione fuori dai casi tassativi. L’eccezionalità non può desumersi dalla mera eventualità che, all’esito del procedimento di ridefinizione dei confini, venga meno l’interesse a coltivare l’impugnazione: si tratta di circostanza futura e incerta, che non pregiudica l’esercizio del diritto di difesa. I numerosi rinvii già ottenuti, con spostamento della trattazione dal 2019 al 2024, imponevano anzi una rapida decisione.

Sul secondo motivo, la Corte conferma che l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato, richiamando la sentenza n. 1268 del 2026. Il mancato avviso ex art. 7 legge n. 241/1990 non assume rilievo qualora sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso: la comunicazione omessa degrada a irregolarità non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

La doglianza sulla pendenza del procedimento di ridefinizione dei confini è manifestamente infondata. L’attività di repressione degli abusi costituisce atto dovuto e non richiede motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, essendo sufficiente la descrizione delle opere e l’individuazione delle violazioni accertate, come ribadito dalla sentenza n. 6301 del 2025. Il mero decorso del tempo non incide sulla legittimità del potere repressivo, esercitabile anche tardivamente (sentenza n. 9688 del 2025). Irrilevante era ogni valutazione su un evento futuro e incerto nell’an e nel quando: conta solo la competenza territoriale al momento della constatazione degli abusi. La pretesa di investire l’organo politico non poggia su alcuna norma e contrasta con la doverosità della repressione.

Infine, la compatibilità dell’intervento con il DPP al PUG non vale a escludere l’abusività: anche se l’area fosse edificabile, i privati non potevano costruire senza titolo edilizio, e la compatibilità con lo strumento urbanistico poteva semmai costituire presupposto per una domanda di sanatoria. L’appello è respinto, con nulla per le spese in carenza di costituzione dei Comuni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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