Ottemperanza al giudicato del giudice civile e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 280 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento del debitore rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e ne ordina l’integrale esecuzione entro un termine perentorio. Il d.lgs. n. 231/2002 e le statuizioni sulle spese e sulle competenze di C.T.U. costituiscono parte del precetto da eseguire. Decorso inutilmente il termine, il commissario ad acta nominato sin d’ora provvede in luogo e vece dell’ente intimato. Dall’importo dovuto va detratto quanto già conseguito dalla creditrice mediante pignoramento presso terzi, per evitare indebite duplicazioni.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari n. 3384/2022, con la quale il giudice civile aveva accolto in parte l’opposizione al decreto ingiuntivo e condannato il consorzio intimato al pagamento di € 83.311,29, oltre Iva e interessi ex d.lgs. n. 231/2002, nonché al rimborso dei tre quarti delle spese processuali e del carico delle spese di C.T.U.

La creditrice ha dedotto l’inadempienza del debitore, l’intimazione del precetto e l’avvio dell’esecuzione presso terzi, con assegnazione di € 2.576,14. Ha quindi quantificato il proprio credito in € 137.763,41, al netto di quanto già conseguito, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato i presupposti dell’art. 114 c.p.a. e ha dato atto che la sentenza civile è stata notificata all’ente intimato e che è passata in giudicato, come attestato dal funzionario giudiziario. Ha inoltre rilevato il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

Accertata l’assenza di adempimento e l’assenza di giustificazioni sull’inerzia serbata, il Tribunale ha ordinato al consorzio di dare piena e integrale esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore. L’ordine ha riguardato il pagamento della sorte capitale, degli interessi secondo la disciplina del d.lgs. n. 231/2002, dei tre quarti delle spese come liquidate nel titolo e del carico dei tre quarti delle competenze di C.T.U., con rifusione di quanto eventualmente già versato in eccedenza dalla creditrice.

Il Collegio ha espressamente disposto la detrazione di € 2.576,14 già conseguita con il pignoramento presso terzi, evitando che l’esecuzione produca un arricchimento oltre il dovuto. Il meccanismo operativo recepisce la natura satisfattiva parziale dell’espropriazione già esperita.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è stato nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Bari, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Decorso inutilmente il primo termine, il commissario provvederà entro ulteriori trenta giorni all’integrale esecuzione della sentenza in luogo e vece dell’ente intimato. Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna del consorzio alle spese del giudizio, liquidate in € 1.500 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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