Revoca del nulla osta per sopravvenuta carenza dei requisiti reddituali del datore (TAR Liguria n. 281 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato consegue al sopravvenuto accertamento di qualsiasi elemento ostativo previsto dall’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, ivi compresa la carenza di capacità reddituale del datore di lavoro, e non è limitata alle sole sopravvenienze di carattere penale o di pericolosità sociale. I controlli demandati all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’Agenzia delle entrate dall’art. 24-bis, comma 4, del medesimo decreto costituiscono espressamente titolo per l’esercizio dell’autotutela. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che lo straniero abbia già svolto attività lavorativa regolare e si attivi nella ricerca di nuova occupazione; non può essere invocato da chi non ha mai lavorato in Italia né risulta iscritto al centro per l’impiego. Le disposizioni in materia di emersione che ammettono il permesso per attesa occupazione in caso di esito negativo non imputabile al lavoratore sono eccezionali e non si applicano analogicamente.

Il Fatto

Un datore di lavoro presenta domanda di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2021. La Prefettura rilascia il nulla osta e lo straniero ottiene il visto di ingresso. Giunto in Italia, questi avvia le pratiche per codice fiscale, idoneità alloggiativa e dichiarazione di ospitalità.

La Prefettura comunica poi l’avvio del procedimento di revoca, adducendo la mancanza di capacità reddituale del datore per l’anno di riferimento, l’assenza dell’asseverazione ex art. 44 del d.l. n. 73 e la presentazione di ulteriori istanze flussi. Il ricorrente replica rappresentando l’estraneità al contegno del datore e chiede un permesso per attesa occupazione. La Prefettura revoca il nulla osta e rigetta l’istanza originaria. Il TAR, in sede cautelare, sospende l’efficacia del provvedimento; il ricorso viene poi deciso nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 22, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286/1998, che ricollega la revoca del nulla osta e del visto al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi, anche a seguito dei controlli ex art. 24-bis, comma 4. L’art. 42 del d.l. n. 73, dettato per il decreto flussi del 2021, conferma la regola: il nulla osta è rilasciato anche in assenza di informazioni, ma al sopravvenuto accertamento degli ostativi consegue la revoca.

Il ricorrente sostiene che l’autotutela sarebbe limitata a condanne penali o a indizi di pericolosità sociale. La tesi non regge. Gli artt. 22 e 24-bis richiamano i controlli dell’Ispettorato del lavoro e dell’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto anche la congruità del numero di richieste rispetto alla capacità economica del datore. Nel caso concreto la revoca si fonda proprio su un accertamento reddituale: un imponibile I.R.E.S. inferiore a euro 8.000 e ulteriori istanze presentate. Tali circostanze, pur non documentate, non sono state contestate, nemmeno genericamente.

Quanto al permesso per attesa occupazione, il Collegio aderisce alla lettura dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 37 del D.P.R. n. 394/1999 che ne fa discendere il presupposto tacito dell’avvenuto reperimento in passato di un’occupazione legittima. Il ricorrente non ha mai lavorato in Italia, non prospetta prospettive di occupazione a breve e non ha documentato l’iscrizione al centro per l’impiego, requisito indispensabile ex art. 22, comma 11, e art. 37, commi 2 e 5.

Il Collegio esclude altresì l’applicazione dell’art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. n. 109/2012 in materia di emersione: si tratta di norme eccezionali, insuscettibili di applicazione analogica, e comunque la relativa ratio presuppone un’attività lavorativa già svolta, ancorché irregolare. Infine, la doglianza sull’asseverazione è respinta: l’art. 44, comma 6, fa salvi i controlli dell’Ispettorato e il contratto di soggiorno non è mai stato stipulato. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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