Proporzionalità e scelte progettuali SNAM: no al sindacato sul merito tecnico (TAR Marche n. 282 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di proporzionalità, nella forma del minimo mezzo, impone all’amministrazione di scegliere, tra più soluzioni tecniche idonee al raggiungimento del fine pubblico, quella che arreca il minor pregiudizio al destinatario del provvedimento. Esso costituisce principio generale del diritto amministrativo e si applica anche alle opere di pubblica utilità oggettivamente e soggettivamente pubbliche, quale è il trasporto e la fornitura del gas metano. Il sindacato giurisdizionale, tuttavia, non può spingersi fino a sostituire le valutazioni tecniche e di merito dell’amministrazione, dovendosi arrestare dinanzi alle scelte progettuali riservate alla pubblica amministrazione. Le esigenze di ottimizzazione gestionale del gestore del servizio, lungi dal costituire interesse di rango inferiore, integrano un elemento di legittima ponderazione, perché assicurano la regolare erogazione del servizio e la facilità della manutenzione. La mancata presentazione di proposte progettuali alternative nel procedimento amministrativo preclude al ricorrente di imputare all’amministrazione di non averle valutate.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di terreni agricoli nel Comune di Pesaro sui quali insiste da circa cinquant’anni un tratto del gasdotto nazionale e le derivazioni locali, ha impugnato il decreto regionale n. 53 del 13 febbraio 2024. Con quel provvedimento la Regione Marche ha approvato i progetti presentati dalla società per il rifacimento delle derivazioni “Metano Vallefoglia” e “Metano Fano”, ha autorizzato la costruzione e l’esercizio delle opere, le ha dichiarate di pubblica utilità e ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio. Il ricorrente ha contestato lo spostamento del tracciato preesistente, che a suo dire aggrava la servitù e danneggia l’attività di agricoltura biologica svolta sui fondi.

Con un secondo ricorso ha impugnato il decreto comunale n. 1 del 4 settembre 2024, di imposizione della servitù coattiva e occupazione temporanea, emesso in esecuzione del provvedimento regionale. Deduce la violazione del principio di proporzionalità, l’eccesso di potere per sviamento e il difetto assoluto di motivazione, lamentando che la Regione abbia condiviso acriticamente il progetto senza ponderare soluzioni alternative. Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 199/2024 e ha riunito i ricorsi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del rapporto giuridico in forza del quale la società gestisce il gasdotto, ritenendo sterile la precisazione sulla natura del gestore. Il trasporto e la fornitura del gas metano sono servizi pubblici a tutti gli effetti, affidati a privati in forza di scelte revocabili del legislatore. Il minimo mezzo, del resto, opera anche per le opere pubbliche in senso pieno, perché costituisce principio generale del diritto amministrativo.

Il percorso argomentativo si concentra poi sull’ampiezza del sindacato. Il ricorrente, pur deducendo la violazione del principio del minimo mezzo, pretende in realtà di sindacare il merito delle scelte progettuali. Le opere, una volta ultimate, non inibiscono l’utilizzo dei terreni soprastanti, come è accaduto negli ultimi cinquant’anni; la società è peraltro obbligata a tenere indenne il proprietario dai danni cagionati dalla realizzazione e dalla futura manutenzione.

Il Tribunale richiama la sentenza del T.A.R. Lazio n. 12126/2023, divenuta definitiva, che ha respinto l’impugnazione del progetto relativo al gasdotto nazionale: il tracciato dell’opera principale non è più in discussione. Le osservazioni formulate in quella sede e nel procedimento relativo all’allacciamento del distributore risultano strettamente legate a quelle odierne.

Sul piano della comunicazione collettiva dell’avvio del procedimento, il Collegio ritiene legittimo l’operato della Regione ai sensi dell’art. 11, comma 2, del T.U. n. 327/2001. Nulla impediva di presentare un’unica domanda, con risparmio di tempo e mezzi e svolgimento di un procedimento unico, non emergendo indizi di volontà elusiva dell’obbligo di comunicazione individuale.

Da ciò discende la conseguenza sostanziale più rilevante: non si può imputare all’amministrazione di non avere valutato soluzioni alternative, perché queste non erano pervenute. Il ricorrente non ha formulato alcuna opposizione né presentato proposte progettuali nel procedimento. La Regione ha poi condiviso, sulla base di valutazioni di merito non sindacabili, le soluzioni progettuali della società. Le esigenze gestionali non sono elementi di scarsa rilevanza: le reti debbono essere progettate per assicurare la regolare erogazione del servizio e la facilità della manutenzione, sicché è normale riconfigurare le derivazioni secondarie in occasione del rifacimento di una condotta principale strategica. I ricorsi sono pertanto respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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