Ordine di demolizione al comproprietario non responsabile e obbligo di motivazione (TAR Sardegna n. 283 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un’opera abusiva ha carattere reale e può essere legittimamente indirizzato a tutti i comproprietari dell’immobile, anche a quelli non responsabili dell’abuso e privi della disponibilità materiale del bene; l’eventuale impossibilità di esecuzione rileva su altri piani, non sulla legittimità dell’ingiunzione. L’amministrazione, tuttavia, è tenuta a esplicitare nella motivazione del provvedimento la qualificazione urbanistica degli interventi contestati e le ragioni per cui essi comportano obbligo di ripristino, non potendo la motivazione essere integrata ex post nel giudizio. Il richiamo a titoli abilitativi ulteriori, come l’autorizzazione paesaggistica o idrogeologica, o a prescrizioni del Regolamento edilizio, se formulato solo nelle difese processuali, non sana il difetto di motivazione e determina l’annullamento dell’ordinanza nella parte impugnata.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari iure hereditatis di un fabbricato residenziale sito nel Comune di Decimomannu, impugnano l’ordinanza dirigenziale con cui il Settore IV ha ingiunto a tutti i comproprietari la demolizione e la rimessione in pristino, entro novanta giorni, di una serie di opere realizzate senza titolo abilitativo: diversa distribuzione dei vani interni, variazione delle aperture finestrate, innalzamento del muro di recinzione, parziale modifica della recinzione e ampliamento di un portale.

La vicenda processuale origina da una situazione possessoria complessa: l’immobile è occupato in via esclusiva da altro soggetto, non costituito in giudizio, che i ricorrenti assumono essere l’autore degli interventi. Essi riferiscono di aver segnalato la circostanza al Comune e di aver instaurato una causa civile per divisione e rilascio. Il ricorso è affidato a tre motivi: illegittimità dell’ingiunzione verso i comproprietari estranei alla condotta e privi della disponibilità del bene; qualificazione degli interventi interni e delle finestre come edilizia libera o attività soggetta a SCIA, con conseguente esclusione della demolizione.

La Motivazione della Corte

Il collegio respinge il primo motivo. L’ordine di demolizione, per giurisprudenza costante richiamata (C.d.S., Sez. II, n. 7828 del 27 settembre 2024), ha natura reale e può essere rivolto anche nei confronti del proprietario che non sia responsabile dell’abuso. L’impossibilità di dare esecuzione all’ordine può assumere rilievo solo su altri piani, ad esempio per valutare l’imputabilità della condotta omissiva, fermo restando che l’onere di provare la situazione di oggettiva impossibilità grava sugli interessati. L’ingiunzione è dunque correttamente indirizzata a tutti i comproprietari.

Il Tribunale accoglie invece il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente. In via preliminare chiarisce che l’impugnazione investe solo alcune delle opere contestate, e cioè la diversa distribuzione dei vani e la variazione delle aperture finestrate: ciò delimita l’effetto demolitorio dell’accoglimento.

Nel merito, il collegio rileva un vizio di motivazione. Il verbale di rilievi richiamato nell’ordinanza qualifica espressamente le opere come perseguibili ai sensi dell’art. 15 della l.r. n. 23/1985, riconducendole agli interventi di edilizia libera. Il Comune, tuttavia, ha disposto il ripristino richiamando genericamente gli elementi del verbale, senza spiegare perché le stesse opere integrino abusi comportanti obbligo di demolizione né a quale tipologia di interventi siano state ricondotte.

La difesa comunale ha addotto la necessità di autorizzazione paesaggistica e idrogeologica e il richiamo all’art. 9 del Regolamento edilizio. Il Tribunale esclude che tali argomenti possano sorreggere il provvedimento: si tratta di integrazione postuma della motivazione, inammissibile perché formulata per la prima volta negli scritti processuali. Il percorso argomentativo dell’amministrazione resta quindi carente sul punto decisivo della qualificazione degli interventi.

Ne deriva l’annullamento dell’ordinanza nella sola parte impugnata, relativa alla diversa distribuzione dei vani e alla variazione delle aperture finestrate, con salvezza del potere dell’amministrazione di rideterminarsi, ove ritenuto necessario. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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