Criteri di prossimità dell’impianto e duplice vantaggio tecnico ed economico (TAR Lombardia n. 2888 del 25.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante che, nella disciplina di gara, valorizza la prossimità dell’impianto di smaltimento rispetto alla propria sede legale al contempo come criterio di valutazione dell’offerta tecnica e come elemento di vantaggio economico sul costo del trasporto viola l’art. 108, comma 4, d.lgs. n. 36/2023. Un siffatto assetto non è idoneo a garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, né ad assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo. Il principio di prossimità, per lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, va riferito ai luoghi di produzione o raccolta e non alla sede legale della stazione appaltante, come si desume dall’art. 182-bis, comma 1, d.lgs. n. 152/2006. La deroga alla regola dell’impugnazione congiunta di bando e atti applicativi opera solo in ipotesi tassative, tra cui le clausole immediatamente escludenti.

Il Fatto

La ricorrente, società a capitale misto titolare di un impianto di termovalorizzazione, impugna il bando con cui la stazione appaltante ha indetto la gara per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi indifferenziati. Sostiene che la lex specialis sia stata ritagliata per favorire l’operatore del gruppo concorrente che dispone dell’unico impianto collocato entro i 30 km dalla sede legale dell’ente.

La società lamenta il duplice vantaggio riservato a tale operatore: sul piano tecnico, il massimo punteggio per l’ubicazione dell’impianto; sul piano economico, l’azzeramento del contributo alle spese di trasporto. Con motivi aggiunti impugna l’aggiudicazione, classificatasi al secondo posto nonostante il punteggio pieno sull’offerta economica.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile il ricorso introduttivo per carenza di legittimazione. Richiamata la regola dell’impugnazione congiunta di bando e atti applicativi, ribadita dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 2018, il Tribunale ricorda le sole tre ipotesi derogatorie, tra cui quella delle clausole immediatamente escludenti. Le disposizioni contestate — il contributo alle spese di trasporto, i criteri di punteggio, la dichiarazione sull’itinerario — non inibiscono né rendono impossibile la partecipazione, ma si risolvono in adempimenti ottemperabili e in vantaggi o penalizzazioni economiche.

Nel merito dei motivi aggiunti, il Collegio esclude anzitutto l’applicabilità del parametro invocato dalla ricorrente. Il servizio ha ad oggetto lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, non il recupero dei differenziati: trova dunque applicazione l’art. 182-bis, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, che impone l’affidamento in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta. Il legislatore non predetermina la distanza, rimettendone la fissazione alla discrezionalità della stazione appaltante.

È invece fondata la censura di violazione dell’art. 108, comma 4, d.lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante non ha introdotto la prossimità come requisito speciale di partecipazione, ma l’ha valorizzata da un lato come criterio tecnico, dall’altro come premio economico. L’unico presupposto della vicinanza alla sede legale riceve così una duplice valorizzazione. Non è evincibile quale qualità tecnica possieda un impianto vicino alla sede legale rispetto a uno più distante, né la ragione per cui si attribuiscono 35 punti su 70 in base a tale distanza.

Il Collegio rileva che l’operatore in condizione di prossimità, non sostenendo i costi di trasporto, può formulare un’offerta complessivamente più remunerativa ed è indotto a proporre un prezzo più alto, compensando il minor punteggio economico con quello tecnico già acquisito. Ne risultano favorite offerte non competitive o sconvenienti, in contrasto con la finalità della norma. Non soccorre il richiamo ai criteri premiali dell’art. 108, comma 7, d.lgs. n. 36/2023, che riguardano gli operatori con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento e non il singolo titolare di impianto prossimo.

Sono accolte le eccezioni di carenza di interesse sui restanti motivi: la ricorrente non supera la prova di resistenza quanto ai criteri qualitativi, avendo conseguito il massimo nelle voci considerate, e ha comunque presentato un’offerta remunerativa. Il ricorso introduttivo è dichiarato inammissibile, i motivi aggiunti accolti con annullamento dell’art. 9 del capitolato, dell’art. 17.1, lett. B), del disciplinare e dell’aggiudicazione; spese a carico della stazione appaltante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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