Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e sopravvenuto riesame dell’amministrazione (TAR Lombardia n. 309 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere inutile la pronuncia del giudice per venir meno dell’utilità della decisione per il ricorrente. La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche su dichiarazione della parte ricorrente che rappresenti al Collegio il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. Analogo effetto produce la riapertura dell’istruttoria da parte dell’amministrazione, che consenta al ricorrente la presentazione della dichiarazione di accesso al meccanismo agevolativo, riservando a una fase successiva il riconoscimento dei benefici. In tali casi il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..

Il Fatto

La ricorrente, società incorporante di un’altra società già qualificata come impresa a forte consumo di energia elettrica, aveva impugnato gli elenchi CSEA per l’anno di competenza 2020, nella parte in cui escludevano la società incorporata senza includervi la ricorrente, insieme alle FAQ del MISE, alla circolare CSEA e alla deliberazione ARERA di attuazione del D.M. 21 dicembre 2017. Chiedeva l’annullamento di tali atti e l’accertamento del proprio diritto al subentro nella qualifica di impresa energivora della dante causa, con condanna al rilascio del provvedimento favorevole e al risarcimento del danno.

Dopo la notifica del ricorso, la CSEA comunicava alla ricorrente l’apertura di una procedura finalizzata al riesame dell’esclusione dall’accesso alle agevolazioni e, in esito all’istruttoria, consentiva la presentazione della dichiarazione di accesso al meccanismo agevolativo per l’anno 2020, riservando a una fase successiva il riconoscimento dei benefici e l’attribuzione della classe di agevolazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse richiede una situazione nuova, di fatto o di diritto, che renda inutile la sentenza perché ha fatto venir meno l’utilità della pronuncia giudiziale per il ricorrente. Il parametro è dunque l’inutilità sopravvenuta della decisione, valutata rispetto all’interesse originario.

Nel caso concreto la ricorrente, con atto del 30 dicembre 2024, ha rappresentato al Collegio il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, richiamando le comunicazioni con cui la CSEA ha riaperto il procedimento e consentito la presentazione della dichiarazione di accesso al meccanismo agevolativo per l’anno 2020. Tale inequivoca volontà di non ritenere più utile la pronuncia sulla domanda annullatoria integra i presupposti per la declaratoria in rito.

Il Tribunale qualifica quindi la fattispecie ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le resistenti hanno preso atto della declaratoria, senza opposizione.

Sul piano delle spese, il Collegio ritiene che ragioni di equità sostanziale giustifichino la compensazione tra le parti costituite, escludendo la condanna richiesta dalla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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