Ordine di visita medica travolto dall’annullamento del decreto presupposto (TAR Lazio n. 312 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine prefettizio di sottoposizione a visita medica ai sensi dell’art. 119, comma 4, C.d.S. è illegittimo quando costituisce mera reiterazione di un precedente decreto di sospensione della patente già annullato con sentenza passata in giudicato dal Giudice di Pace, per insufficienza probatoria in ordine allo stato di alterazione psico-fisica del conducente. L’annullamento giudiziale del provvedimento presupposto erode il sostrato fattuale sul quale l’ordine successivo si fonda, rendendo privo di giustificazione il rinnovato accertamento sanitario in assenza di ulteriori motivi che ne evidenzino la necessità. Il nuovo provvedimento deve indicare in modo specifico e congruo le ragioni della persistenza dell’esigenza sanitaria, non potendosi fondare sul medesimo compendio istruttorio già ritenuto carente.

Il Fatto

Il ricorrente rimaneva coinvolto in un grave incidente stradale con il proprio motoveicolo, riportando lesioni personali. Gli agenti della Polizia Locale, in esito agli accertamenti sulla dinamica e sulle condizioni cliniche, gli contestavano la violazione dell’art. 187 C.d.S. per essersi posto alla guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, procedendo al ritiro della patente.

La Prefettura disponeva quindi la sospensione della patente e ordinava contestualmente la visita medica ex art. 119, comma 4, C.d.S. Tale decreto veniva impugnato davanti al Giudice di Pace, che lo annullava con sentenza passata in giudicato, ritenendo la sola positività delle analisi insufficiente a provare l’effetto drogante al momento della guida, occorrendo l’associazione con i dati sintomatici rilevati sul posto. Nonostante l’annullamento, la Prefettura adottava un nuovo decreto di ordine a visita medica, che il ricorrente impugnava davanti al TAR, lamentando il difetto di motivazione e l’inesistenza dei presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dopo aver accolto in sede cautelare l’istanza del ricorrente per carenza di specifica e congrua indicazione delle ragioni della persistente necessità della visita, accoglie il ricorso per le ragioni sostanziali. Il provvedimento impugnato richiama espressamente il precedente decreto prefettizio di sospensione della patente, adottato in esito agli accertamenti svolti in occasione del sinistro e successivamente annullato con sentenza del Giudice di Pace divenuta definitiva.

Il TAR rileva che si tratta del medesimo sostrato fattuale: la sentenza del Giudice di Pace ha annullato il decreto presupposto per insufficienza di prova in ordine allo stato di alterazione al momento del sinistro. Gli accertamenti biologici, secondo quella pronuncia, devono essere associati ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto; nel caso concreto era mancato un accertamento obiettivo delle condizioni fisiche del conducente, idoneo a dare riscontro dell’effetto stupefacente.

Da ciò discende che, se non era giustificato il primo decreto di sospensione, a maggior ragione è privo di giustificazione l’ordine di sottoposizione a visita medica oggi impugnato, in tutta evidenza reiterativo del primo. Il Collegio sottolinea l’assenza di ulteriori motivi circa la necessità della visita imposta, non avendo l’Amministrazione addotto elementi nuovi rispetto al compendio istruttorio già ritenuto insufficiente.

Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori. Il Collegio dispone l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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