Concessioni balneari: proroghe disapplicate e gare comunali legittime (Cons. Stato n. 3173 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le norme legislative che dispongono proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative contrastano con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE e vanno disapplicate dai giudici e dalle amministrazioni, comprese quelle comunali. Il Comune è titolare della competenza al rilascio delle concessioni e può indire la procedura selettiva anche in assenza dei decreti delegati mai emanati e del piano di utilizzo della costa. La scarsità della risorsa si presume, salvo accertamento contrario fondato su criteri qualitativi e non solo quantitativi. La legge delega n. 118/2022 non impone l’indennizzo in favore del concessionario uscente, che non è richiesto dal diritto eurounitario. La sopravvenuta proroga del d.l. n. 131/2024 non si applica alle gare già avviate.

Il Fatto

Una società titolare di una concessione demaniale marittima per uno stabilimento balneare, rilasciata nel 2004 e più volte prorogata, impugna davanti al TAR Liguria gli atti con cui il Comune ha avviato la procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione dell’area denominata “Area 11”, comprensiva di una porzione demaniale statale e di una porzione patrimoniale comunale. La società contesta anche l’aggiudicazione alla controinteressata e la successiva richiesta di ripristino dello stato dei luoghi.

Il TAR respinge ricorso e motivi aggiunti. La società appella, riproponendo le censure sulla perdurante efficacia della propria concessione e sui vizi della gara. Nelle more, il Comune adotta il progetto urbanistico operativo per il prolungamento della passeggiata, autonomamente impugnato davanti al TAR in un giudizio pendente.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce l’intera evoluzione normativa, dalle proroghe del d.l. n. 194/2009 e del d.l. n. 179/2012 fino al d.l. n. 131/2024. Richiama la sentenza CGUE 14 luglio 2016, Promoimpresa, le sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021, la pronuncia CGUE 20 aprile 2023, C-348/22 e la giurisprudenza di Palazzo Spada, da ultimo Cons. Stato n. 4479 del 2024. Da tale quadro ricava l’obbligo di disapplicazione delle proroghe da parte di ogni amministrazione, anche comunale.

Quanto alla competenza, il Collegio osserva che la legge delega n. 118/2022 contiene disposizioni immediatamente precettive all’art. 3, mentre l’art. 4 reca solo la delega al Governo, rimasta inesercitata per scadenza del termine. Il Comune è pertanto legittimato a regolare le modalità concorsuali in forza dell’art. 42 del d.lgs. n. 96/1999 e dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, senza attendere un riordino statale.

Sul requisito della scarsità delle risorse, la Corte ribadisce che esso non condiziona l’effetto diretto dell’art. 12 della direttiva e che la valutazione deve essere qualitativa, legata alla collocazione geografica e al pregio della singola area. In assenza di risultati seri e attendibili, la scarsità si presume, dovendosi evitare che la mappatura riesumii un diritto di insistenza non più esistente.

Quanto all’indennizzo per il concessionario uscente, la Sezione esclude che la legge delega ne imponga l’attribuzione automatica. La CGUE 11 luglio 2024, C-598/22 ha chiarito che l’acquisizione gratuita delle opere non amovibili non contrasta con l’art. 49 TFUE. La Corte costituzionale, con le sentenze n. 157/2017 e n. 89/2025, ha censurato i ristori che disincentivano l’accesso al mercato. Il bando ha quindi legittimamente omesso ogni previsione indennitaria.

Infine, la proroga del d.l. n. 131/2024 non opera per le gare avviate prima della sua entrata in vigore: la validità delle procedure già deliberate è espressamente fatta salva. Gli altri motivi, dalla premialità per la rinuncia all’area comunale alla durata triennale della concessione, ai punteggi e ai requisiti dell’aggiudicataria, sono respinti. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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