Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la carta docente (TAR Sicilia n. 3315 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. il giudice amministrativo ordina alla pubblica amministrazione di dare esecuzione al giudicato del giudice ordinario, anche quando questo condanni al pagamento di una somma di denaro in favore del ricorrente. L’amministrazione che non contesti specificamente il titolo esecutivo e non provi l’avvenuto pagamento resta inadempiente, in applicazione del principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuandolo in un dirigente della stessa amministrazione resistente, senza diritto ad alcun compenso perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito chiedendo l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro. Con quella decisione il Ministero era stato condannato ad attribuire al docente la carta elettronica del docente per complessivi € 3.000,00.

La sentenza, notificata in forma esecutiva, era passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come attestato dalla cancelleria. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha provveduto al rilascio della carta né all’accredito della somma. Il ricorrente ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., decorso il termine dilatorio di 120 giorni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dello strumento. Poiché si tratta dell’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, la fattispecie rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Sono rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e il termine di deposito del ricorso ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm.

Quanto al termine dilatorio, il Tribunale accerta che è stata documentata l’avvenuta notificazione al Ministero della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Nel merito, il Collegio rileva il rituale esercizio dell’azione e il perdurante inadempimento dell’amministrazione. Il Ministero non ha specificamente contestato il titolo esecutivo, non ne ha contestato l’idoneità e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. In applicazione dell’art. 2697 cod. civ., i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi ha interesse ad eccepirli. Sussiste quindi in capo al Ministero l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo, con ordine impartito entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo nel direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario agirà entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Il Collegio esclude espressamente ogni compenso per il commissario, poiché si tratta di un dirigente del medesimo Ministero e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Richiama sul punto l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, disposizione applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a una conforme giurisprudenza amministrativa. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione a favore dei procuratori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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