Compatibilità paesaggistica postuma e prescrizioni con formative dell’ente parco (TAR Lombardia n. 331 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 non costituisce procedimento di natura sanzionatoria, ma sub-procedimento diretto all’adozione di un’autorizzazione paesaggistica postuma, ammessa per i soli abusi minori. Esso pertanto non impedisce all’autorità preposta alla tutela di esercitare poteri conformativi, dettando prescrizioni alle quali subordinare il rilascio del certificato. Il provvedimento reso sulla base del parere della Commissione paesaggio e del parere ex art. 146 è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per vizi sintomatici dell’eccesso di potere. La valutazione di un intervento composto da una pluralità di opere va condotta in modo globale e non atomistico.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un edificio residenziale in Comune di Bergamo, ricompreso nel perimetro del Parco dei Colli e assoggettato a vincolo paesaggistico ex d.lgs. n. 42/2004. Dopo plurimi titoli abilitativi, tra cui l’autorizzazione paesaggistica n. 54/2015, presentava istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria per venti difformità.

Il Parco riteneva compatibili diciotto opere e dettava prescrizioni per due difformità: il mantenimento di un basamento in pietra con prevalenza del pieno sul vuoto e la ricollocazione dei pannelli solari in posizione meno esposta. Il ricorrente impugnava il provvedimento e, con motivi aggiunti, le note con cui il Parco esprimeva perplessità sul mantenimento delle aperture e rinviava il rilascio del titolo per le difformità già valutate positivamente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, il provvedimento impugnato non esprime valutazioni sulla destinazione d’uso del seminterrato, ma un giudizio tecnico-discrezionale sulla concreta incidenza delle difformità sullo scenario paesaggistico. Le prescrizioni non risultano manifestamente irrazionali e restano entro i limiti del sindacato intrinseco debole sulle scelte tecniche dell’amministrazione, verificabile solo per palese carenza di istruttoria, abnorme travisamento o evidente illogicità.

Sul secondo motivo, il TAR chiarisce che l’art. 167 d.lgs. n. 42/2004 consente l’accertamento postumo solo per interventi che non creano superfici utili o volumi e per quelli di manutenzione: si tratta di un sub-procedimento dell’autorizzazione postuma, che non preclude poteri conformativi. Il principio di leale collaborazione impone anzi all’amministrazione un dissenso costruttivo, con indicazione delle modifiche che consentano di superare il vaglio.

Sul terzo motivo, relativo alla mancata conclusione del procedimento per le difformità minori, il Collegio ritiene fuorviante la lettura atomistica: la valutazione di un intervento composto da più opere va condotta in modo globale, con riguardo alla complessiva attività edificatoria posta in essere sulla base dell’autorizzazione n. 54/2015.

Sul quarto motivo, la motivazione è congrua: il basamento in pietra richiama gli elementi antropici dei terrazzamenti dei Colli di Bergamo e lo spostamento dei pannelli a sud risponde all’esigenza di ridurre l’impatto visivo. Quanto ai motivi aggiunti, le note impugnate non integrano alcun diniego, ma esprimono un giudizio tecnico-discrezionale non affetto da vizi, con rinvio del titolo unitario alla comunicazione dell’attuazione degli interventi. Ricorso principale e motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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