Ottemperanza al giudicato impone pagamento integrale e invio alla Corte dei conti (TAR Calabria n. 334 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sui titoli esecutivi, detratto quanto già corrisposto. L’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuto adempimento; in mancanza, il ricorso è accolto ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.. Il giudice assegna un termine per l’esecuzione e nomina, in caso di inerzia, il commissario ad acta, con compenso posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Il rilevante ritardo nel pagamento di fatture commerciali, produttivo di interessi ex d.lgs. n. 231/2002, giustifica la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per le determinazioni in materia di danno erariale.

Il Fatto

Il Tribunale di Vibo Valentia ha emesso tre decreti ingiuntivi nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia per il pagamento di somme in favore di un istituto bancario. I decreti non sono stati opposti e sono divenuti definitivamente esecutivi; i titoli sono stati notificati.

La ricorrente, divenuta cessionaria pro soluto dei crediti, ha agito per l’ottemperanza, deducendo il pagamento solo parziale e l’esistenza di un residuo in linea capitale per ciascun titolo, oltre interessi e spese. L’amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica l’azione come ottemperanza al giudicato e richiama il rito degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.. Il presupposto è l’esistenza di un titolo giurisdizionale definitivo rimasto ineseguito: nel caso di specie i decreti ingiuntivi, non opposti, hanno acquisito efficacia esecutiva e costituiscono giudicato azionabile.

Il punto centrale è la ripartizione dell’onere della prova: l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria e deve dimostrare di avervi provveduto. Nel giudizio l’ente non ha dato prova dell’integrale esecuzione, né si è costituito. Ne deriva l’accoglimento del ricorso.

Il Tribunale dichiara quindi l’obbligo di ottemperare al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato, e assegna un termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza. La detrazione evita duplicazioni e delimita l’ambito dell’esecuzione.

In caso di inerzia, il Collegio nomina commissario ad acta il Prefetto di Vibo Valentia, con facoltà di delega ad altro dirigente dello stesso Ufficio; l’intervento è subordinato all’istanza della parte ricorrente e si svolge entro i successivi novanta giorni. Il compenso del commissario è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.

Le spese del giudizio sono liquidate in dispositivo e poste a carico dell’ente. Il Tribunale dispone inoltre la trasmissione degli atti alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria: il rilevante ritardo nel pagamento delle fatture, avvenuto solo in parte, ha generato un danno consistente negli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 maturati nel frattempo. Sul piano processuale il ricorso è accolto e la sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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