Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3395 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. L’amministrazione convenuta che non contesti specificamente il titolo esecutivo e non provi l’avvenuto pagamento resta inadempiente, in applicazione del principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Il giudice amministrativo ordina pertanto l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La nomina di un dirigente del medesimo Ministero non dà diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00.
La sentenza, notificata in forma esecutiva il 3 giugno 2024, non è stata eseguita. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, la parte ha inviato una diffida rimasta senza riscontro e ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dello strumento. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è un provvedimento del giudice ordinario passato in giudicato, come attestato dalla certificazione versata in atti, e rientra quindi tra i titoli per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza.
Il Tribunale accerta poi il rispetto dei termini. Osserva integrato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto al termine decennale, e dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., quanto al deposito del ricorso. Quanto all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, ritiene documentata la notificazione della sentenza al Ministero resistente presso l’indirizzo PEC indicato.
Nel merito, il Collegio rileva che l’azione di ottemperanza è stata ritualmente esercitata e che l’inadempimento dell’Amministrazione permane. Il Ministero non ha contestato specificamente il titolo esecutivo, non ne ha dedotto l’inidoneità e non ha comprovato il pagamento. In applicazione dell’art. 2697 cod. civ., i fatti estintivi o impeditivi del diritto devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. Sussiste dunque l’obbligo di dare esecuzione al giudicato, con attribuzione della carta elettronica per gli anni scolastici indicati e per il valore complessivo di € 2.000,00, oltre accessori.
Il Tribunale ordina pertanto l’esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, provvede ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. alla nomina di un commissario ad acta, individuato nel direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, perché dirigente dello stesso Ministero: la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettata per l’ottemperanza ai decreti in materia di equa riparazione, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori anticipatari.
Nota della Redazione
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