Permesso di soggiorno: alloggio e istruttoria sul singolo accesso (Cons. Stato n. 3411 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della idonea sistemazione alloggiativa, previsto dall’art. 22, comma 2, lett. b), del d. lgs. n. 286 del 1998, non è un dato formale, ma un elemento sostanziale volto ad accertare lo stabile ed effettivo inserimento sociale dello straniero. L’iscrizione anagrafica ha valore di presunzione semplice circa la rispondenza della situazione di fatto a quella di diritto. L’amministrazione che intenda contestare tale rispondenza deve svolgere un’istruttoria adeguata: un solo accesso presso il domicilio dichiarato e un’ulteriore attività non precisata né documentata non integrano l’accertamento dell’irreperibilità del cittadino straniero, ma solo della sua assenza all’indirizzo. Su tale base il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno è illegittimo per carenza di istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto alla Questura il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L’amministrazione ha respinto l’istanza sul presupposto della carenza di una idonea sistemazione alloggiativa. Il TAR adito ha respinto il ricorso, ritenendo che l’assenza di un alloggio stabile ed effettivo, non provata dall’istante, costituisca elemento essenziale della valutazione e che l’onere della prova non fosse stato assolto.
L’interessato ha proposto appello, deducendo l’eccesso di potere per carenza di istruttoria. Ha evidenziato che l’unica attività istruttoria risultante dal provvedimento consisteva in un singolo accesso presso il domicilio dichiarato, nel corso del quale il firmatario della dichiarazione di ospitalità aveva negato che lo straniero fosse mai stato suo ospite, e che l’ulteriore attività genericamente menzionata non era stata precisata. Il Ministero dell’Interno si è costituito senza difese scritte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’iscrizione anagrafica come presunzione semplice circa la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto, richiamando la sentenza n. 5494/2025 e, per il tramite di questa, la sentenza n. 1578/2013. Nel caso concreto l’amministrazione ha ritenuto superata tale presunzione sulla base di un solo accesso e di un’attività ulteriore rimasta indeterminata e non documentata.
Il Consiglio di Stato ribadisce quindi la connotazione funzionale del requisito: la sistemazione alloggiativa non è un dato formale, ma serve ad accertare lo stabile ed effettivo inserimento sociale del cittadino extracomunitario. Richiamando la sentenza n. 8549/2022 e, in essa, la sentenza n. 3710/2013 e la sentenza n. 4084/2016, la Corte conferma che la certezza della situazione abitativa è presupposto indispensabile del titolo di soggiorno, non rilasciabile in situazioni di forte precarietà connesse alla sostanziale irreperibilità dello straniero.
Il punto decisivo è però di ordine istruttorio. Nel caso di specie, osserva il Collegio, non si è accertata l’irreperibilità del cittadino straniero, quanto piuttosto la sua assenza all’indirizzo dichiarato, e per di più all’esito di un unico accesso. L’accertamento del requisito risulta perciò carente e su tale base il diniego non poteva essere legittimamente adottato.
Quanto al rilievo del TAR sull’onere della prova non assolto, la Corte considera gli elementi allegati dall’appellante — il trasferimento del domicilio con nuova dichiarazione di ospitalità, la richiesta di rinnovo presentata alla Questura competente, il contratto di lavoro a tempo indeterminato — sopravvenuti rispetto al provvedimento e come tali non direttamente rilevanti nello scrutinio di legittimità, salvo quanto precisato dalla sentenza n. 2993/2023. Tali elementi, tuttavia, per un verso confermano ab extrinseco la denunciata carenza di istruttoria, per altro verso dimostrano l’acquisita presenza dei presupposti, rilevante ai fini della riedizione del potere.
L’accoglimento del primo motivo di appello e del corrispondente motivo di primo grado determina l’annullamento del provvedimento impugnato, con assorbimento del secondo motivo. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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