Accesso documentale e civico con riqualificazione ex art 117 cpa (TAR Liguria n. 372 del 09.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi la pubblica amministrazione deve esaminare l’istanza nel suo complesso, nel suo anelito ostensivo, senza formalismi che ostacolino la soddisfazione del diritto, salvo che l’istante abbia espressamente e inequivocabilmente limitato l’interesse a una sola forma di accesso. L’inerzia serbata sull’istanza ha valenza provvedimentale con riguardo all’accesso documentale, ai sensi dell’art. 25, co. 4, l. n. 241/1990, ma non rispetto all’accesso civico, per il principio di tipicità del silenzio significativo. L’azione proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a. può essere riqualificata ex art. 117 c.p.a. in base al suo carattere sostanziale di condanna. Dalla riqualificazione discende che il giudice non può pronunciarsi direttamente sulla spettanza della pretesa ostensiva, sussistendo margini valutativi riservati all’amministrazione.
Il Fatto
Nel corso del 2024 la società ricorrente presenta al Comune di Imperia una manifestazione di interesse in risposta alla pubblicazione di un’istanza di rinnovo di una concessione marittima demaniale presso il porto di Oneglia. Non ricevendo aggiornamenti, formula un’istanza di accesso avente ad oggetto gli atti e i documenti della concessione, comprensivi di grafici, tavole, allegati e relazioni. L’amministrazione resta inerte.
La società adisce quindi il TAR per l’annullamento del silenzio-diniego e per l’accertamento del diritto all’ostensione. Si costituisce la controinteressata, titolare della concessione, eccependo la tardività del ricorso per essersi formato un silenzio-diniego su una precedente istanza e la mancanza di interesse. Il Comune non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di irricevibilità e la supera attraverso una corretta qualificazione dell’istanza e della domanda. Le istanze presentate non sono espressamente limitate a una tipologia di accesso e vanno pertanto esaminate nella loro interezza, secondo i principi dell’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020.
Il richiamo è al principio per cui l’amministrazione deve esaminare l’istanza nel suo complesso, evitando duplicazioni e appesantimenti procedurali, e solo ove l’istante abbia inteso espressamente e inequivocabilmente limitare l’interesse a uno specifico profilo la p.a. può esaminare il solo profilo richiesto.
Su questa base il Tribunale distingue: il contegno inerte assume valenza provvedimentale con riguardo all’accesso documentale ai sensi dell’art. 25, co. 4, l. n. 241/1990, ma non rispetto all’accesso civico, in ragione del principio di tipicità del silenzio significativo, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1482 del 2022.
Il ricorso è proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a.; in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale l’azione è riqualificata ex art. 32 c.p.a., per il suo carattere sostanziale di condanna, come azione avverso il silenzio inadempimento ai sensi dell’art. 117 c.p.a., secondo l’insegnamento di TAR Liguria, Sez. II, n. 96 del 2024. Deve pertanto ordinarsi al Comune di evadere l’istanza.
Dalla riqualificazione deriva un limite: il Collegio non può pronunciarsi sulla spettanza della pretesa ostensiva, essendo ciò impedito dall’art. 31, co. 3, c.p.a. in presenza di margini valutativi sui limiti dell’accesso civico, di cui agli artt. 5, co. 2, e 5-bis, d.lgs. n. 33/2013, riservati all’amministrazione. Il ricorso è quindi parzialmente accolto, con condanna a concludere il procedimento entro trenta giorni mediante ostensione ovvero motivato diniego; spese compensate.
Nota della Redazione
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