Revisione prezzi nelle forniture escluse le varianti e i rimedi civilistici (TAR Trentino-Alto Adige n. 118 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici di forniture e servizi la revisione dei prezzi è ammessa esclusivamente nei limiti dell’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016. La lett. c) del medesimo comma disciplina le sole varianti in corso d’opera, intese come modifiche del progetto sul piano tipologico, strutturale e funzionale, e non la mera pretesa di adeguamento del corrispettivo. La norma interpretativa di cui all’art. 7, comma 2-ter, d.l. n. 36/2022 è circoscritta agli appalti di lavori e non è suscettibile di applicazione estensiva ai servizi e alle forniture. L’art. 1664 cod. civ. cede per specialità alla disciplina pubblicistica, mentre l’art. 1467 cod. civ. configura un rimedio risolutorio e non manutentivo, azionabile davanti al giudice ordinario, che non impone all’amministrazione alcun obbligo di rinegoziare su semplice istanza dell’appaltatore.

Il Fatto

La società ricorrente, aggiudicataria di un lotto per la fornitura di derrate alimentari, stipulava a inizio 2020 con l’agenzia provinciale una convenzione quadro, cui aderiva successivamente la struttura sanitaria resistente. Nel corso del biennio 2021-2022 la fornitrice chiedeva all’agenzia la revisione e l’adeguamento dei prezzi, invocando gli aumenti dei costi del mercato agroalimentare seguiti alla pandemia e al conflitto russo-ucraino. L’agenzia rigettava l’istanza; la società si rivolgeva allora, su indicazione della stessa agenzia, alla struttura titolare del contratto attuativo, che con nota del 2.11.2022 respingeva la richiesta.

Contro quel diniego e il presupposto preavviso di rigetto la società proponeva ricorso, reiterando l’impugnazione della nota dell’agenzia del 5.8.2022 e chiedendo l’accertamento del diritto all’adeguamento. Nelle more, il ricorso contro il provvedimento dell’agenzia veniva accolto dal TAR con sentenza n. 39/2023, poi riformata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2458/2025, che respingeva il ricorso di primo grado. Il giudizio viene così deciso all’udienza del 9.4.2025, respinta l’istanza di rinvio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione dell’agenzia sull’improcedibilità del gravame rivolto contro la propria nota, per violazione del ne bis in idem: un ricorso con identici petitum e causa petendi era già stato proposto avverso lo stesso provvedimento. Il principio opera anche senza giudicato e rileva pure rispetto a provvedimenti diversi legati da stretto vincolo di consequenzialità, con il corollario dell’improcedibilità del ricorso successivo. Il TAR esclude peraltro che la nota dell’agenzia costituisca atto presupposto del diniego della struttura, adottato in piena autonomia.

Il primo motivo è inammissibile: lungi dal denunciare un vizio d’incompetenza, si risolve nella generica richiesta di una preventiva verifica sulla competenza, non ammessa nel processo amministrativo. Nel merito esso è anche infondato, perché la sentenza n. 2458/2025 ha attribuito al soggetto aggregatore l’applicazione delle clausole revisionali della convenzione e alla struttura titolare del contratto attuativo le vicende esecutive, compreso il riequilibrio contrattuale.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile per genericità: la ricorrente assume che l’amministrazione abbia controdedotto ad argomenti mai prospettati, ma omette di indicare quali, demandando al giudice di colmare le lacune allegatorie. La censura è comunque infondata, stante l’ampia motivazione del rigetto.

Il terzo motivo è infine respinto. L’art. 106, comma 1, lett. c) riguarda le sole varianti in corso d’opera, mentre le variazioni lamentate attengono esclusivamente al corrispettivo della fornitura, senza incidere sullo schema del negozio. La norma interpretativa del d.l. n. 36/2022 si riferisce al costo dei materiali e ai soli appalti di lavori, non estendibile ai servizi e alle forniture. L’art. 1664 cod. civ. cede per specialità alla disciplina pubblicistica, come già affermato da Cons. Stato n. 1980/2019 e n. 3768/2018. Quanto all’art. 1467 cod. civ., Cons. Stato n. 1844/2023 lo qualifica come rimedio risolutorio, azionabile in via giudiziale davanti al giudice ordinario, estraneo alla revisione prezzi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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