Ottemperanza al decreto Pinto: notifica del titolo e termine dilatorio non necessari (TAR Calabria n. 389 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ottemperanza ai decreti della Corte d’appello di condanna ex legge n. 89/2001 non sono dovuti né la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Costituisce invece condizione dell’azione il decorso dei sei mesi dalla presentazione della richiesta di pagamento ex art. 5 sexies l. n. 89/2001. Grava sull’Amministrazione l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale. La liquidazione delle spese segue i parametri dell’esecuzione mobiliare, in difetto di disciplina specifica.
Il Fatto
La società ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte d’appello di Catanzaro, accogliendo il ricorso ex legge Pinto, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione.
Il titolo è assistito da autorità di cosa giudicata ed è stato notificato all’Amministrazione in data 12.01.2021. La società creditrice ha poi inoltrato in data 24.05.2021 la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5 sexies l. n. 89/2001. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato dell’avvenuta formazione del giudicato e dalla rituale notificazione del titolo. Su questa base verifica la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., che il ricorrente ha correttamente attivato.
Il passaggio centrale attiene ai requisiti dell’azione. Il TAR, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, esclude che per l’ottemperanza ai decreti della Corte d’appello ex l. n. 89/2001 siano richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. A sostegno richiama il Consiglio di Stato n. 1423/2021.
La condizione dell’azione è invece individuata nel decorso dei sei mesi dalla presentazione dell’istanza di pagamento ex art. 5 sexies. Il Collegio accerta che la richiesta è stata inviata in data 24.05.2021 e che il termine è ampiamente spirato.
L’Amministrazione non ha fornito la prova di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Il TAR ribadisce che tale prova grava su di essa, richiamando Cass. Sezioni Unite n. 13.533/2001. La soccombenza dell’Amministrazione è quindi affermata in punto di inadempimento.
Il Collegio ordina l’esecuzione del titolo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, con termine di novanta giorni dall’istanza di parte e senza compensi ai sensi dell’art. 5 sexies, comma 8. Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in euro 552,00, oltre accessori, applicando i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, con richiamo al Consiglio di Stato n. 1247/2016. Il Collegio estende al commissario il compito di provvedere al pagamento delle spese in caso di inerzia, invocando la pienezza della tutela esecutiva e ragioni di economia processuale.
Nota della Redazione
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