Foglio di via obbligatorio: necessaria la pericolosità sociale specifica (TAR Emilia-Romagna n. 390 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio presuppone la qualificazione del destinatario come soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011, da accertare mediante una valutazione tecnico-discrezionale su elementi di fatto specifici e concreti. La mera partecipazione a una manifestazione non violenta non integra di per sé la pericolosità sociale, in mancanza dell’imputazione di una condotta qualificabile come reato ovvero della violazione di un precedente foglio di via o di un divieto di frequentazione. L’amministrazione deve svolgere un’istruttoria adeguata e motivare in modo puntuale sulla riconducibilità del destinatario alle categorie di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. L’assenza di tale imputazione e di tale motivazione determina l’illegittimità del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore della Provincia di Bologna il 18 luglio 2024, con cui gli veniva ordinato di lasciare il territorio comunale entro 48 ore e di non farvi ritorno per un anno senza preventiva autorizzazione.

Il provvedimento si fondava sulla partecipazione del ricorrente a una manifestazione non preavvisata tenutasi in Piazza Maggiore in occasione dell’evento “G7 scienza e tecnologia”, nel corso della quale alcuni attivisti avevano bloccato l’accesso alla sede comunale, si erano calati lungo la facciata e avevano incatenato l’ingresso, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Il ricorrente deduceva la nullità strutturale dell’atto, l’inidoneità dei presupposti a integrare la pericolosità sociale e proponeva questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce che l’adozione del provvedimento risponde alla reazione dell’ordinamento a un comportamento non conforme alla legge, posto in essere con la partecipazione a una manifestazione non autorizzata che aveva limitato l’accesso alla sede comunale, messo in pericolo l’incolumità di attivisti e passanti e richiesto un rilevante dispiego di forze.

Tuttavia, il ricorso è accolto. Il Tribunale ribadisce che l’applicazione di una misura di prevenzione non presuppone l’accertamento di una responsabilità penale, ma ciò non elimina la necessità di un’istruttoria preliminare adeguata e di una motivazione che renda comprensibile il percorso logico seguito dall’amministrazione.

Il presupposto del foglio di via obbligatorio è la pericolosità del soggetto, da verificare attraverso una valutazione tecnico-discrezionale su elementi di fatto specifici e concreti, idonei a suffragare un giudizio prognostico sulla probabilità di commissione di ulteriori reati. La conditio sine qua non è la qualificazione del destinatario come persona predisposta alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011.

Ne deriva che la mera presenza a una manifestazione non violenta non può integrare una condotta tale da giustificare la qualificazione del partecipante come socialmente pericoloso, in mancanza di una condotta qualificabile come reato o della violazione di un foglio di via o di un divieto di frequentazione. Nel caso concreto manca l’imputazione di una specifica condotta sintomatica e la motivazione sulla riconducibilità del ricorrente alle categorie normative richiamate. Il Collegio richiama la sentenza del TAR Toscana n. 802/2024, secondo cui la mera partecipazione a una manifestazione non attesta la “dedizione” a condotte offensive per la sicurezza e la tranquillità pubblica, soprattutto in mancanza di una valutazione complessiva della personalità.

Il provvedimento è inoltre carente sul piano motivazionale, non essendo accertata la violazione di precedenti ordini e non emergendo che la condotta tenuta a Bologna costituisca reiterazione di quella posta in essere in altre città, né che i precedenti di polizia richiamati fossero caratterizzati da comportamenti violenti o pericolosi. Assorbiti gli altri motivi, le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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