Foglio di via illegittimo se manca la prova di pericolosità sociale (TAR Emilia-Romagna n. 389 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio presuppone la qualificazione del destinatario come soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011. Tale qualificazione richiede una valutazione tecnico-discrezionale fondata su elementi di fatto specifici e concreti, idonei a sostenere un giudizio prognostico sulla probabilità di commissione di ulteriori reati. La mera partecipazione a una manifestazione non violenta non integra il presupposto applicativo, in mancanza dell’imputazione al destinatario di una condotta qualificabile come reato o della violazione di precedenti provvedimenti. Il provvedimento che si limiti a dare conto della presenza sul luogo è viziato per difetto di motivazione e carenza dei presupposti.

Il Fatto

La ricorrente impugnava il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Bologna il 18 luglio 2024, con il quale le veniva ordine di lasciare il territorio comunale entro 48 ore e divieto di ritorno per un anno senza preventiva autorizzazione. Il provvedimento muoveva dalla partecipazione della ricorrente a una manifestazione non preavvisata tenutasi in Piazza Maggiore in occasione dell’evento “G7 scienza e tecnologia”, nel corso della quale altri attivisti bloccavano l’accesso alla sede comunale, si calavano dalla facciata e si incatenavano al suolo.

La ricorrente deduceva la nullità strutturale dell’atto per mancanza dell’ordine di rimpatrio, l’inidoneità dei presupposti a ricondurla alle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e l’assenza di una specifica pericolosità sociale. Prospettava altresì questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 in relazione agli artt. 3 e 13 Cost. L’Amministrazione eccepiva l’infondatezza del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce che l’adozione del provvedimento risponde alla reazione dell’ordinamento a un comportamento non conforme alla legge: la manifestazione, pur non violenta in senso stretto, aveva limitato l’accesso alla sede comunale, messo in pericolo l’incolumità di attivisti e passanti e richiesto un rilevante dispiego di forze. Ciò nonostante, il ricorso è accolto.

Il Tribunale ribadisce che l’applicazione di una misura di prevenzione non presuppone l’accertamento di una responsabilità penale, ma richiede comunque un’istruttoria preliminare adeguata, sfociante in una motivazione che renda comprensibile il percorso logico seguito dall’Amministrazione. Il presupposto è la pericolosità sociale del destinatario, da verificare attraverso elementi di fatto specifici e concreti.

La conditio sine qua non è la qualificazione del soggetto come persona predisposta alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011. La mera presenza a una manifestazione non violenta non può di per sé integrare una condotta tale da giustificare quella qualificazione, in assenza di una condotta qualificabile come reato o della violazione del foglio di via o del divieto di frequentare determinati luoghi.

Nel caso concreto manca l’imputazione alla ricorrente di una specifica condotta sintomatica della pericolosità sociale e la puntuale motivazione sulla riconducibilità alla categoria normativa. Il Collegio aderisce al precedente del TAR Toscana n. 802/2024, secondo cui la mera partecipazione a una manifestazione, anche unita a un deferimento per fatto analogo, non attesta la “dedizione” a condotte offensive, in mancanza di una valutazione complessiva della personalità desunta dalle abitudini e dallo stile di vita.

Il provvedimento non consente neppure di desumere che la condotta bolognese costituisca reiterazione di quella tenuta in altre città, non essendo accertata alcuna violazione di precedenti ordini e non risultando che le manifestazioni anteriori avessero dato luogo ad azione giudiziaria: quelli imputati restano precedenti di polizia, non caratterizzati da comportamenti violenti o pericolosi. Accolto il primo motivo, gli altri restano assorbiti; le spese sono compensate per la particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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