Tariffe riabilitative e obbligo di analitica istruttoria sui costi delle strutture accreditate (TAR Molise n. 391 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rideterminazione delle tariffe per le prestazioni riabilitative, residenziali e semiresidenziali deve fondarsi su una istruttoria analitica che dia conto delle singole componenti di costo: personale sanitario e non sanitario, materiali, apparecchiature, manutenzioni, ammortamenti, costi generali, innovazioni tecnologiche e quota di profitto. È illegittimo, per difetto di istruttoria e di motivazione, il provvedimento commissariale che si limiti a riproporre le tariffe già annullate in via giurisdizionale, senza esplicitare i dati acquisiti e i criteri di calcolo. Il Piano di rientro dal disavanzo sanitario non esonera l’amministrazione dall’onere di una congrua ponderazione istruttoria e di una motivazione verificabile. Il giudicato amministrativo impone, nella riedizione del potere, di dare evidenza degli elementi concretamente valutati per ciascuna tipologia di prestazione.

Il Fatto

La ricorrente è una società titolare di una struttura sanitaria residenziale accreditata con il servizio sanitario regionale, che eroga prestazioni riabilitative, residenziali e semiresidenziali. Con il D.C.A. n. 57/2020 il Commissario ad acta aveva approvato il nomenclatore-tariffario per l’annualità 2020. Tale decreto è stato annullato dal TAR Molise con la sentenza n. 160/2024, passata in giudicato, per mancanza di una compiuta analisi delle componenti delle prestazioni riabilitative.

In asserita esecuzione di quel giudicato, la struttura commissariale ha adottato il D.C.A. n. 159/2025 e la connessa relazione istruttoria. La società ha proposto ricorso per ottemperanza, dolendosi della violazione e della elusione del giudicato, e in via subordinata ha chiesto l’annullamento degli atti previa conversione del rito. La difesa erariale ha sostenuto il corretto adempimento del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accerta che l’amministrazione ha omesso di esplicitare i dati istruttori che l’hanno condotta a fissare il nuovo nomenclatore. Il provvedimento impugnato ha riproposto le medesime tariffe del previgente decreto annullato: per le prestazioni RD2, RD3, ambulatoriali e domiciliari gli importi di euro 140, 120, 44 e 55. L’unico aumento riguarda la voce R1, portata da 142 a 180 euro, mentre per alcune prestazioni si registra persino un decremento.

La motivazione richiama l’art. 8-sexies, comma 6, d.lgs. n. 502/1992, che impone l’aggiornamento delle tariffe tenendo conto dell’innovazione tecnologica e organizzativa e dell’andamento del costo dei principali fattori produttivi. Secondo il consolidato orientamento richiamato, la tariffa deve riflettere la reale struttura dei costi medi e garantire adeguata remunerazione. Il Collegio richiama in particolare Cons. Stato n. 740 del 2013, secondo cui l’amministrazione non può acquistare prestazioni a un prezzo che non copre le spese e non consente utili all’impresa erogatrice.

Il Tribunale rileva che l’atto non ha dato conto di una serie di voci: andamento generale del costo della vita e indici Istat; costo del personale non sanitario; quota di profitto; modifiche contrattuali; adeguamenti strutturali e operativi seguiti alla pandemia; rincaro energetico. Né la Regione ha colmato tali lacune nel corso del giudizio, limitandosi ad affermazioni assertive e a tabelle standardizzate.

Il Collegio esclude che il Piano di rientro sanitario possa giustificare il deficit istruttorio. Richiama sul punto Cons. Stato n. 7680/2022: gli adempimenti procedimentali e partecipativi, e la necessità di motivare congruamente ogni scelta tariffaria, restano essenziali a tutela del diritto alla salute. La natura selettiva dell’adeguamento, che ha inciso solo su alcune tariffe, genera inoltre disparità tra gli erogatori.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati nella parte riguardante le remunerazioni riconosciute alla ricorrente. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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