Accesso difensivo agli atti generali sul trattamento economico del personale dirigente (TAR Lazio n. 11882 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 ha una peculiare forza espansiva, ma postula un nesso di strumentalità necessario e diretto tra il documento richiesto e la situazione giuridica finale da tutelare. Rientrano nell’oggetto dell’ostensione gli atti generali, quali regolamenti, accordi sindacali e circolari interpretative, che disciplinano il trattamento economico del personale, mentre ne restano esclusi gli atti meramente gestionali, gli strumenti informatici e i dati concernenti singole posizioni individuali, ancorché anonimizzati, non essendo riferibili alla fattispecie costitutiva del diritto azionato. La valutazione sull’effettiva applicabilità di tali atti alla posizione dell’istante è riservata al giudice della controversia di merito e non può condizionare l’accesso.

Il Fatto

Il ricorrente, già dirigente del Garante per la protezione dei dati personali, proponeva istanza di accesso documentale all’A.g.com. per acquisire gli atti relativi alla determinazione del trattamento di fine rapporto del personale dirigenziale, al fine di verificare le proprie spettanze in virtù dell’equiparazione del trattamento economico tra le due Autorità prevista dall’art. 156, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 196/2003. L’Amministrazione accoglieva solo parzialmente l’istanza, ostendendo le tabelle stipendiali, e negava la restante documentazione, ritenuta esplorativa o lesiva della riservatezza. Il successivo riesame restava senza riscontro, determinando la proposizione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Richiamando l’Adunanza plenaria nn. 19, 20 e 21 del 25 settembre 2020 e la successiva Adunanza plenaria n. 4 del 18 marzo 2021, il Collegio rammenta che l’accesso difensivo richiede una valutazione prognostica ex ante sulla strumentalità del documento rispetto alla res controversa, senza però alcuna delibazione sulla sua influenza o decisività nel futuro giudizio, riservata al giudice di merito.

Nel caso di specie, la normativa richiamata dall’istante opera un rinvio alla disciplina astratta del trattamento economico del personale A.g.com. e ai relativi accordi negoziali, sicché è legittimo il diniego limitato alla documentazione generale, correttamente ostesa mediante le tabelle retributive. Tuttavia, il Collegio ritiene illegittima l’esclusione degli atti generali — quali regolamenti, accordi sindacali e circolari interpretative — che disciplinano il regime speciale dell’IFR applicato dall’A.g.com.: la contestazione sulla loro applicabilità al ricorrente attiene al merito della futura controversia e non può fondare il diniego ostensivo.

Diversamente, è confermato il diniego su formule matematiche, software e programmi informatici, nonché sui dati anonimizzati di altri dirigenti: tali elementi non integrano la disciplina generale del trattamento e difettano del necessario nesso di strumentalità rispetto alla posizione giuridica fatta valere. Infine, la successiva nota del 16 febbraio 2026 costituiva una mera sollecitazione al riesame, già definito con provvedimento espresso, e non una nuova istanza: il mancato riscontro non integra un autonomo silenzio significativo.

Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con conseguente annullamento del diniego e ordine all’Amministrazione di consentire l’accesso agli atti generali entro trenta giorni, ferma la compensazione delle spese per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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