Revoca SCIA commerciale per sicurezza pubblica spetta al dirigente (TAR Lazio n. 10169 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della SCIA o della licenza commerciale per motivi di ordine e sicurezza pubblica costituisce atto di gestione amministrativa di competenza del dirigente comunale, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, e non del Sindaco quale ufficiale di Governo, atteso che le relative funzioni, già attribuite all’autorità statale di pubblica sicurezza dall’art. 19, comma 1, n. 8, del d.P.R. n. 616/1977, sono state trasferite al Comune e si configurano come polizia amministrativa, distinta dalle funzioni di pubblica sicurezza. Tale provvedimento è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o evidente difetto di motivazione, e può fondarsi su elementi fattuali sintomatici di situazioni di rischio, a prescindere dall’accertamento di responsabilità penali, purché gli stessi siano oggettivamente accertati e specificamente indicati nella motivazione, anche per relationem.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale esercente attività di vicinato in Roma, impugnava la determina dirigenziale di Roma Capitale che aveva disposto la revoca della SCIA relativa all’esercizio commerciale, unitamente alla nota della Questura e al decreto del Questore di sospensione della licenza per dieci giorni. A fondamento del provvedimento vi erano il rinvenimento di sostanza stupefacente e di materiale per la lavorazione nei servizi igienici del locale, gravi carenze igienico-sanitarie e l’apertura del locale nonostante la sospensione dell’ASL.
Il ricorrente deduceva difetto di istruttoria, incompetenza del dirigente comunale, violazione delle garanzie partecipative e sproporzione della misura, anche alla luce dell’annullamento del sequestro penale e della revoca della sospensione sanitaria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha disatteso la censura di incompetenza, richiamando il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e attività gestionale. In materia di esercizi commerciali, la revoca della licenza costituisce atto di gestione di competenza dirigenziale ai sensi dell’art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, norma che attribuisce ai dirigenti l’adozione degli atti di gestione già conferiti agli organi di governo. L’art. 54 del TUEL riserva al Sindaco le sole funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, non coincidenti con la polizia amministrativa esercitata nel caso di specie.
Quanto alle garanzie partecipative, il Collegio ha applicato l’art. 21-octies della legge n. 241/1990, rilevando che il ricorrente non aveva indicato specifici apporti partecipativi che avrebbero potuto condurre a una diversa determinazione, limitandosi a contestare la valutazione degli elementi fattuali.
Sul merito, il Tribunale ha chiarito che la determina comunale non si fondava su una richiesta vincolante del Prefetto ai sensi dell’art. 19, comma 4, d.P.R. n. 616/1977, bensì su una segnalazione della Questura, che lasciava al Comune autonomia valutativa. La revoca del titolo abilitativo costituisce misura autonoma rispetto al procedimento penale e la motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato sia conosciuto dall’interessato e l’amministrazione ne abbia preso cognizione sostanziale.
Quanto all’annullamento del sequestro penale e alla revoca della sospensione ASL, il Collegio ha ritenuto che tali elementi non elidessero gli altri presupposti della revoca, quali il rinvenimento di sostanze stupefacenti, la frequentazione del locale da parte di soggetti pregiudicati e la violazione della sospensione sanitaria. Il ricorso è stato rigettato con spese compensate.
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Nota della Redazione
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