Ottemperanza al giudicato sul tetto retributivo e onere della prova contraria (Cons. Stato n. 4057 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice non può rimettere in discussione il quantum della retribuzione complessivamente percepita che sia stato accertato nel giudizio cognitorio e sia coperto dal giudicato. La doglianza che assuma una retribuzione annua inferiore al tetto di legge si pone in contraddizione con quel giudicato e va respinta, perché l’ottemperanza è diretta ad eseguirlo, non a revocarlo. L’amministrazione ottempera all’obbligo di riconteggio al netto percepito quando produce tabelle che espongono, anche su base mensile, il recupero delle sole somme nette nonché le compensazioni fiscali operate dal sostituto d’imposta. A fronte di tale evidenza documentale e di una relazione tecnica, l’omessa allegazione di prova contraria, anche mediante consulenza tecnica di parte, rende infondata la doglianza di violazione del giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente, magistrato del Consiglio di Stato, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la richiesta del Segretariato generale della Giustizia amministrativa di restituzione della somma di euro 31.481,26, per superamento del tetto retributivo annuo negli anni 2015-2018 in relazione ai compensi da giudice tributario, ai sensi dell’art. 13 del d.l. n. 66/2014. Il ricorso era stato rigettato.

In appello il Consiglio di Stato, dopo la rimessione alla Corte costituzionale e la sentenza di rigetto, accoglieva il gravame solo in parte, limitatamente alle modalità concrete di recupero: il riconteggio doveva avvenire sul solo netto percepito, con esclusione delle ritenute fiscali e previdenziali. Il ricorrente proponeva allora ricorso per ottemperanza ex art. 112 e segg. c.p.a., sostenendo l’inottemperanza della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. La principale doglianza non riguarda le modalità del recupero, ma il quantum della retribuzione complessivamente percepita negli anni 2015-2020, che rileva per stabilire se il tetto sia stato superato. Sul punto opera un accertamento già compiuto nel giudizio cognitorio: la sentenza ottemperanda aveva distinto il calcolo al lordo da quello al lordissimo e, pur ritenendo erronea sul piano del diritto la tesi del primo giudice, aveva giudicato generico e sfornito di sostrato probatorio il motivo dell’appellante.

Da tale precipitato deriva che il livello retributivo accertato non può essere revocato in dubbio. Ad avviso del Collegio, accogliere la doglianza consentirebbe non di eseguire il giudicato, ma di contraddirlo: la contestazione del quantum già respinta nel giudizio di cognizione è inammissibile in sede di ottemperanza.

Quanto all’unico obbligo conformativo realmente posto a carico del Segretariato, il Collegio rileva l’ottemperanza. L’amministrazione ha prodotto le tabelle riepilogative dei recuperi, dalle quali risulta che l’oggetto del recupero è stato il solo netto percepito, e — all’esito dell’ordinanza istruttoria — ha esposto su base mensile le somme nette restituite, senza pendenze né per eccesso né per difetto. La relazione tecnica chiarisce che il sostituto d’imposta ha recuperato mensilmente l’importo netto e ha portato in compensazione le imposte già versate, con abbattimento dell’IRPEF dovuta.

In tale contesto, sarebbe stato onere del ricorrente fornire la prova contraria dell’erronea inclusione delle ritenute fiscali e previdenziali. Il Collegio sottolinea che l’interessato era in possesso della documentazione contabile utile e che, dopo aver chiesto il rinvio della camera di consiglio in attesa dei riscontri di INPS e Agenzia delle Entrate, non ha depositato alcuna consulenza tecnica di parte. La difesa si riduce quindi a un’opinione divergente, priva di supporto periziale.

Nessun rilievo assume il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 2025, che non ha efficacia retroattiva e che, comunque, incontra il limite dei rapporti esauriti, essendo il giudicato risalente al 2023. La doglianza sulle ritenute IRPEF del 2020 è superata dai chiarimenti dell’amministrazione, non contestati. Il ricorso è quindi respinto, con spese compensate per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *