Accesso agli atti della selezione di personale interinale svolta da agenzia privata (TAR Puglia n. 419 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi si applica anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico, e la relativa pretesa rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. È documento amministrativo anche quello formato o detenuto da un privato, purché concerna un’attività di pubblico interesse o risulti collegato allo svolgimento dell’attività amministrativa. La legittimazione all’accesso spetta a chi dimostri che gli atti richiesti producono effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, secondo il criterio del need to know, senza che occorra la prova di una lesione già consumata. Nel giudizio sull’accesso il giudice verifica solo che l’esigenza di tutela non sia manifestamente pretestuosa. Nei procedimenti selettivi l’accesso è escluso, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera d), legge n. 241/1990, per i documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
Il Fatto
Il Ministero dell’Interno avviava una procedura negoziata per individuare, mediante accordo quadro, un’agenzia di somministrazione di lavoro da impiegare presso Questure e Prefetture per le procedure di regolarizzazione e di emersione. Per il lotto relativo alle Prefetture risultava aggiudicatario un raggruppamento temporaneo di imprese; l’aggiudicataria pubblicava un avviso per la selezione di assistenti amministrativi da assegnare agli Sportelli unici per l’immigrazione in Puglia.
La ricorrente partecipava alla selezione, indicando la provincia di Bari come preferenza, e con istanza del 23 febbraio 2024 chiedeva all’agenzia, alla Prefettura e al competente Dipartimento ministeriale l’accesso alla documentazione della valutazione e delle modalità di selezione. Formatosi il silenzio-diniego, agiva per l’annullamento e per la condanna all’esibizione. Si costituivano il Ministero e l’agenzia, contestando le pretese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 22, comma 2, legge n. 241/1990, secondo cui l’accesso costituisce principio generale dell’attività amministrativa, e l’art. 29, comma 2-bis, che lo riconduce ai livelli essenziali delle prestazioni ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. L’accessibilità è dunque la regola, con limiti solo nei casi previsti dalla legge.
Quanto alla posizione dell’agenzia, il TAR osserva che la giurisprudenza amministrativa applica la disciplina dell’accesso ai privati chiamati a compiti di interesse pubblico, richiamando Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 2005 e Sez. IV n. 1420 del 2010. La nozione di documento amministrativo è ampia e comprende i documenti formati da privati purché collegati all’attività amministrativa, secondo Cons. Stato, Ad. plen., n. 19 del 2020. La legittimazione spetta a chi dimostri il need to know, senza necessità di una lesione già consumata, come chiarito da Cons. Stato, Ad. plen., n. 10/2020.
Nel caso concreto, l’attività dell’agenzia consiste nella ricerca e selezione di lavoratori interinali da destinare a uffici pubblici e va qualificata come attività di pubblico interesse. Si tratta, per come concretamente strutturata, di una procedura selettiva: avviso pubblicato, termine di presentazione, requisiti e criteri preferenziali, specificazione delle mansioni. Lo stesso disciplinare di gara valorizza le modalità di reclutamento e selezione del personale tra i criteri qualitativi dell’offerta tecnica.
Il Collegio ritiene superabili i rilievi dell’agenzia sulla propria natura privatizia e sui richiami alle sentenze della Corte costituzionale n. 250/2021 e n. 95/2023: la controversia non riguarda l’obbligo di regole concorsuali né la stabilizzazione, ma solo il diritto strumentale di accesso. La ricorrente è legittimata per aver partecipato alla selezione e vanta un interesse diretto, concreto e attuale, non essendo l’istanza volta a un controllo generalizzato.
Quanto alla riservatezza, i partecipanti hanno acconsentito alla comparazione dei valori e non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico. Resta l’eccezione dell’art. 24, comma 1, lettera d), legge n. 241/1990: sono esclusi i documenti contenenti informazioni psicoattitudinali dei terzi. L’accesso va circoscritto alla documentazione della ricorrente e dei lavoratori assegnati alla Prefettura di Bari, con oscuramento dei dati sensibili. Il ricorso è accolto verso la società, con ordine di rilascio entro trenta giorni e condanna alle spese; verso il Ministero è inammissibile e comunque improcedibile per l’avvenuto riscontro.
Nota della Redazione
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