Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Molise n. 41 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario sia passata in giudicato e sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il rimedio è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Accertata l’inesecuzione, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al decisum entro un termine perentorio e nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza perdurante.
Il Fatto
I ricorrenti propongono ricorso per l’ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Campobasso, Sez. Civile, n. 217 del 5 settembre 2022, passata in giudicato. Domandano che il TAR ordini al Ministero dell’Università e della Ricerca di dare esecuzione al titolo, con determinazione delle relative modalità.
In particolare, chiedono il pagamento delle somme riconosciute in favore del ricorrente e del difensore dichiarato antistatario, oltre interessi legali dalla costituzione in mora, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la condanna alle spese di lite, con rimborso del contributo unificato e dei diritti di copia. Il Ministero intimato si costituisce con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il ricorso è ammissibile sia per il definitivo passaggio in giudicato della sentenza azionata, comprovato dall’attestazione di cancelleria, sia per il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge.
Quanto all’ambito applicativo, il Tribunale esclude ogni dubbio sulla ricomprensione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato fra i provvedimenti attuabili con il rimedio dell’ottemperanza. Richiama l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che espressamente prevede il rimedio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Nel merito, il ricorso è fondato, risultando incontroverso che la sentenza sia rimasta ineseguita. Il Collegio respinge la richiesta di rinvio avanzata dalla difesa erariale, osservando che il titolo risale al 2022 e che l’amministrazione debitrice ha avuto ampia possibilità di dare esecuzione spontanea al decisum.
Pertanto, il Tribunale ordina al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nella sentenza della Corte di Appello, nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o comunicazione. Dispone inoltre la nomina fin d’ora di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza perdurante, individuato nel Prefetto di Campobasso, con facoltà di delega a un funzionario qualificato, che dovrà attivarsi su istanza dei ricorrenti e provvedere in un ulteriore termine di 60 giorni, depositando succinta relazione e nota spese ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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