Le proposte migliorative nei lavori pubblici e l’ordine di trattazione dei ricorsi (TAR Abruzzo n. 258 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Negli appalti di lavori da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, la distinzione tra proposte migliorative e varianti sostanziali va condotta esclusivamente sulla scorta della lex specialis, la quale include il progetto esecutivo validato e verificato posto a base di gara. Le sostituzioni di materiali o soluzioni tecniche non qualificate dalla stazione appaltante come requisiti minimi vincolanti a pena di esclusione non integrano un aliud pro alio e costituiscono pertanto legittime proposte migliorative, in coerenza con il principio del risultato di cui all’art. 1 d.lgs. n. 36/2023 e con il divieto di sole modifiche quantitative sancito dall’art. 108, comma 11, d.lgs. n. 36/2023. Il ricorso incidentale escludente condizionato all’accoglimento del ricorso principale va dichiarato improcedibile in caso di rigetto di quest’ultimo; parimenti, la censura avverso la mancata attribuzione di un punteggio aggiuntivo è inammissibile per carenza di interesse quando l’accoglimento non consentirebbe comunque al ricorrente di conseguire l’aggiudicazione.
Il Fatto
L’Università degli Studi di Teramo ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione della “Cittadella della Cultura”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della valutazione, risultava aggiudicataria la Vittorini Emidio Costruzioni s.r.l., seguita dall’ATI Cingoli e dal RTI Cooperativa Costruttori Teramani, settimo classificato.
Il RTI ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione deducendo, da un lato, la mancata attribuzione di 5 punti per il possesso della certificazione SA8000 e, dall’altro, la mancata esclusione dell’aggiudicataria per aver proposto varianti sostanziali al progetto esecutivo. La seconda classificata ha proposto ricorso incidentale escludente, condizionandone espressamente la decisione all’accoglimento del ricorso principale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, richiamando l’orientamento giurisprudenziale in tema di ordine di trattazione tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente. L’accoglimento del ricorso incidentale non avrebbe determinato l’improcedibilità del ricorso principale, residuando comunque in capo al ricorrente l’interesse alla rinnovazione della gara; di contro, il rigetto del ricorso principale avrebbe reso improcedibile il ricorso incidentale, espressamente condizionato.
Nel merito, la censura relativa alla mancata esclusione dell’aggiudicataria è stata ritenuta infondata. Il Collegio ha ricostruito i criteri distintivi tra migliorie ammissibili e varianti sostanziali: la natura accessoria della miglioria, l’apertura della lex specialis a soluzioni alternative e la non riconducibilità della modifica al paradigma dell’aliud pro alio. La qualificazione della proposta deve fondarsi esclusivamente sul contenuto della disciplina di gara, senza attribuire rilievo a relazioni tecniche di parte basate su criteri differenti, quali quelli del regolamento regionale per la riduzione del rischio sismico.
Il progetto esecutivo non qualificava i materiali di copertura e dei solai come vincolanti né come requisiti minimi a pena di esclusione. Il disciplinare, invece, contemplava espressamente criteri di valutazione della qualità tecnica e architettonica dei materiali, riconoscendo agli operatori ampi margini nella scelta delle soluzioni costruttive. Le sostituzioni proposte dall’aggiudicataria, corredate da motivazione tecnica, integravano pertanto proposte migliorative correttamente valutate dalla commissione.
Dall’infondatezza del secondo motivo è derivata l’inammissibilità del primo, per carenza di interesse: l’eventuale attribuzione dei 5 punti non avrebbe comunque consentito al ricorrente di conseguire l’aggiudicazione, non avendo questi prospettato censure avverso la lex specialis né un interesse strumentale alla riedizione della gara. Il ricorso incidentale è stato infine dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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Nota della Redazione
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