Non ammissione legittima se la scuola ha predisposto compensazioni nel PEI (TAR Lombardia n. 436 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una diagnosi che incide sul processo di apprendimento, la scuola è tenuta ad adottare un PEI, che è vincolante indipendentemente dall’approvazione dello studente o dei familiari. Il PEI deve tradursi in misure compensative e dispensative, in verifiche equipollenti e nel supporto del docente di sostegno e dell’assistente educatore. Quando la scuola abbia predisposto forme di aiuto almeno in astratto idonee a bilanciare le difficoltà di apprendimento, essa ha ottemperato ai propri obblighi e può legittimamente considerare non soddisfacenti i risultati conseguiti. Non è giustificabile un percorso didattico differenziato con verifiche non equipollenti in presenza di un livello cognitivo normale. Il dissenso dello studente, privo di motivi comunicati alla scuola, non inficia il PEI approvato.

Il Fatto

Il ricorrente ha frequentato nell’anno scolastico 2021-2022 la classe 4AT di un istituto statale di istruzione secondaria superiore. All’esito dello scrutinio finale del 10 giugno 2022 il Consiglio di Classe ne ha deciso la non ammissione alla classe successiva, rilevando numerose insufficienze, il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi trasversali, lo svolgimento saltuario dei compiti, la non proficua partecipazione ai recuperi e l’elevato numero di assenze.

Due relazioni psichiatriche, la prima del 15 ottobre 2020 e la seconda del 7 aprile 2022, avevano diagnosticato un disturbo con ricadute significative sull’autonomia e sullo studio, suggerendo la creazione di un tavolo di confronto con la scuola. L’istituto ha approvato il 29 ottobre 2021 un piano educativo personalizzato, che lo studente si è rifiutato di sottoscrivere. Il ricorrente ha quindi impugnato la decisione del Consiglio di Classe chiedendo l’annullamento e la condanna dell’istituto ad ammetterlo alla classe successiva.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha articolato due censure: il PEI non potrebbe costituire parametro del giudizio conclusivo, perché non condiviso dallo studente; la scuola non avrebbe adottato le necessarie misure compensative e dispensative. Il Tribunale ha esaminato la questione in sede cautelare, respingendo la domanda con ordinanza n. 750 del 25 ottobre 2022, e ha richiamato integralmente quelle considerazioni.

Il Collegio ha anzitutto affermato che, a fronte di una diagnosi incidente sull’apprendimento, la scuola è tenuta ad adottare un PEI, come è avvenuto. Il PEI è vincolante per la scuola a prescindere dall’approvazione dello studente o dei familiari. Il ricorrente non aveva peraltro chiarito i motivi del dissenso: l’incontro del 10 dicembre 2021 non ha prodotto risultati, essendosi lo studente allontanato senza proposte di modifica.

Il suggerimento della specialista è stato recepito tramite il gruppo di lavoro operativo per l’inclusione, previsto dall’art. 3 del DM 29 dicembre 2020 n. 182. La dirigente ha riferito che sono state convocate tutte le sedute previste e invitate le figure esterne indicate dalla famiglia. Il PEI si è basato su una corretta lettura della prima relazione, l’unica disponibile all’epoca, esponendo un funzionamento intellettivo nella norma insieme a una compromissione affettivo-relazionale che impedisce di sfruttare appieno le potenzialità cognitive. Le risorse stanziate consistono in un docente di sostegno per 9 ore settimanali e in un assistente educatore per 10 ore settimanali.

Quanto alla valutazione, il PEI ha previsto interrogazioni programmate, caratteri e interlinea adeguati, minor numero di domande aperte con tempi più lunghi, uso del computer, facoltà di scegliere la data delle prove orali, compensazione tra scritto e orale e le stesse griglie della classe con adattamenti. Lo studente è stato inoltre dispensato dallo studio mnemonico di formule, dalla lettura ad alta voce, dalla redazione di appunti e dai tempi standard, con facoltà di usare mappe e schemi.

Il Tribunale ha concluso che la scuola ha impostato un livello di apprendimento analogo a quello del resto della classe, con adattamenti e verifiche equipollenti. Non è stato elaborato un percorso didattico differenziato, soluzione corretta in presenza di un livello cognitivo normale. Avendo predisposto forme di aiuto idonee a bilanciare le difficoltà, la scuola ha ottemperato ai propri obblighi. Il ricorrente ha poi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, e il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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