Spese di lite sotto i minimi tabellari e serialità del contenzioso (Cons. Stato n. 4708 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite dell’inderogabilità dei minimi tabellari fissati dal D.M. n. 55 del 2014 e dal D.M. n. 147 del 2022, a tutela del decoro professionale. La liquidazione non può scendere a somme simboliche, lesive della dignità della prestazione difensiva. La serialità del contenzioso non è ipotesi derogatoria del principio della soccombenza, ma può essere valorizzata dal giudice come indice di minor impegno difensivo ai fini della riduzione del compenso entro i parametri tabellari. Il giudice è tenuto a motivare la decisione sulle spese solo quando si discosti dalla regola della soccombenza.

Il Fatto

La parte appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica per il docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, per gli anni scolastici richiesti, con accredito dell’importo complessivo di € 2.000,00. Non ottenuta l’esecuzione spontanea, ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al T.A.R. per la Campania.

Il T.A.R., con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di costituire la carta in favore della ricorrente, liquidando però le spese di lite in soli 500,00 euro, in ragione della serialità della controversia. Avverso tale statuizione ha proposto appello la ricorrente, dolendosi della misura delle spese, inferiore ai minimi tariffari e lesiva del decoro professionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio secondo cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulla liquidazione delle spese solo qualora intenda discostarsi dalla regola della soccombenza (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024). La quantificazione del compenso resta espressione di un potere discrezionale, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023).

Sul versante dei valori tabellari, la Corte richiama il parere della Sezione Consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifiche al D.M. n. 55 del 2014: le modifiche erano dirette a superare l’incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcun riferimento a una soglia numerica minima, e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice individuando soglie minime percentuali di riduzione. La Sezione Consultiva aveva escluso che l’inderogabilità dei minimi tariffari contravvenisse alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 427 del 23 novembre 2017.

Su queste basi la Corte ritiene non corretta la quantificazione operata dal primo giudice, perché collocata al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, pur tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4 del medesimo decreto. Il Collegio precisa però che la motivazione della sentenza impugnata non è apodittica: il contenzioso è oggettivamente privo di profili di complessità ed è seriale.

La serialità, chiarisce la Corte, non rientra tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, ma può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso, in quanto indice di minor impegno difensivo (Cons. St., sez. VII, n. 5201 del 2025; Cons. Stato, VII, n. 9291 del 2025). Il rispetto dei parametri assicura la proporzione tra prestazione e compenso (Cons. St., sez. IV, n. 3270 del 2024), coerentemente con l’art. 2, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, secondo cui il compenso è proporzionato all’importanza dell’opera.

L’appello è quindi accolto e la sentenza riformata, con liquidazione delle spese del primo grado in € 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del grado di appello sono compensate, in ragione del solo parziale accoglimento della domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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