Silenzio inadempimento inammissibile per mancata impugnazione degli atti di gestione del concorso (Cons. Stato n. 4728 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio processuale avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 31, comma 1, cod. proc. amm., può essere attivato solo da chi vi abbia interesse e non da chi, avendo avuto a suo tempo conoscenza del provvedimento di cui assume l’illegittimità, abbia omesso di impugnarlo tempestivamente. La successiva sollecitazione rivolta alla p.a. costituisce un tentativo di impropria rimessione in termini, non una situazione di inerzia dell’amministrazione. Quando l’oggetto sostanziale della contestazione sia l’indizione di un nuovo concorso ovvero l’applicazione di una norma speciale che limita lo scorrimento della graduatoria, la tutela è garantita dall’ordinamento attraverso l’impugnazione dei relativi atti. L’istanza a provvedere non può quindi surrogare l’azione di annullamento omessa.

Il Fatto

I ricorrenti avevano partecipato al concorso pubblico bandito nel 2020 per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, superando la prova scritta con un punteggio compreso tra 8,225 e 8,020 decimi. Con istanza dell’11 novembre 2024 hanno chiesto al Ministero dell’Interno di adottare gli atti necessari per procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso del 2020, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette a riserve di posti.

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 23258/2025, ha respinto il ricorso per l’accertamento del silenzio inadempimento, rilevando che con tale azione i ricorrenti insistevano surrettiziamente perché la p.a. riaprisse la procedura straordinaria del 2022, dalla quale erano rimasti esclusi per effetto di una disposizione di legge, sollecitando in sostanza l’esercizio di un potere di autotutela. Contro tale decisione è stato proposto appello, con contestazione della qualificazione dell’istanza come atto di autotutela e dell’introduzione di un nuovo requisito di punteggio, in asserita violazione dell’art. 16-quater d.l. 36/2022.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello prima facie infondato. Il Collegio ha individuato l’oggetto sostanziale della contestazione non nell’inerzia dell’amministrazione, ma nell’indizione di un nuovo concorso e nell’applicazione dello scorrimento limitato in base alla normativa speciale richiamata.

Su questo presupposto si fonda il passaggio centrale della decisione: l’amministrazione non è rimasta silente, avendo effettuato la propria determinazione optando per l’indizione di un nuovo concorso e applicando la norma speciale del 2022 attraverso atti che avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnati. In caso contrario, l’istanza proposta finisce per costituire un tentativo di rimessione in termini.

Il Collegio ha richiamato l’art. 31, comma 1, cod. proc. amm., secondo cui il rimedio avverso il silenzio inadempimento può essere attivato da chi vi abbia interesse, escludendo che versi in tale condizione chi, avendo avuto a suo tempo conoscenza del provvedimento di cui assume l’illegittimità e avendo omesso di impugnarlo tempestivamente, aspiri successivamente a una impropria rimessione in termini mediante la sollecitazione alla p.a.

La Corte ha valorizzato il dato fattuale emergente dalla stessa narrazione degli appellanti: nel periodo intermedio l’amministrazione aveva indetto ulteriori concorsi pubblici per allievi agenti, in data 29.09.2022 per 1188 posti, in data 07.07.2023 per 1650 posti poi ampliati a 2650 con decreto del 23.09.2024, e in data 23.07.2024 per 1306 posti. Tali determinazioni, suscettibili di autonoma impugnazione, non sono state contestate nei termini.

Analoga considerazione vale per il secondo ordine di censure. La contestazione degli atti applicativi della norma speciale di cui all’art. 16-quater d.l. 36/2022 avrebbe dovuto costituire oggetto di tempestiva impugnazione. L’appello è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di lite per sussistenza di giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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