Firma analogica dell’offerta e eterointegrazione della legge di gara (Cons. Stato n. 4877 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione autografa dell’offerta economica, accompagnata dalla copia del documento di identità e trasmessa in via telematica, è modalità di sottoscrizione equipollente alla firma digitale ai sensi dell’art. 65 del codice dell’amministrazione digitale. Tale disposizione primaria eterointegra la legge di gara che imponga la sola firma digitale, senza alcuna disapplicazione della disciplina secondaria. L’eterointegrazione opera in presenza di una lacuna su elementi obbligatori per l’ordinamento e non introduce una causa di esclusione, ma amplia le modalità di partecipazione in coerenza con il principio di massima concorrenza e con il principio di risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023. In presenza di clausole ambigue della lex specialis prevale l’interpretazione che favorisce l’ammissione, in ossequio al favor partecipationis.

Il Fatto

ANAS indice una gara per la sistemazione finale di una strada statale in provincia di Macerata, di importo superiore a 2,6 milioni di euro, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La seconda classificata impugna l’aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento primo classificato, deducendo che l’offerta economica era stata firmata digitalmente solo dalla mandataria e non anche dalle due mandanti, come invece prescritto dalla legge di gara.

Il TAR Marche rigetta il ricorso, rilevando che le mandanti avevano comunque sottoscritto l’offerta in via analogica, con firma autografa e documento di identità scansionati e trasmessi in via telematica. La seconda classificata appella, censurando la mancata considerazione dell’assenza di un elemento essenziale dell’offerta e lamentando la violazione dell’art. 70, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023 e del principio di autovincolo. Resiste la stazione appaltante insieme alle aggiudicatarie.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il dato fattuale: l’offerta è stata firmata con modalità autografa, accompagnata dalla copia del documento di identità, da parte di tutti i componenti del raggruppamento. Non si controverte dunque sull’an della sottoscrizione, ma solo sul quomodo della stessa. Il collegio richiama la propria giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, n. 10721 del 2023) secondo cui la sottoscrizione di tutte le imprese del raggruppamento è elemento essenziale dell’offerta, ma osserva che quel precedente riguardava un caso in cui difettava del tutto la sottoscrizione, anche autografa.

La Corte afferma quindi che la modalità analogica, pur non espressamente prevista dalla legge di gara, va considerata equipollente alla firma digitale ai sensi dell’art. 65 CAD, disposizione primaria idonea a eterointegrare la previsione secondaria di gara. Richiama l’orientamento sull’eterointegrazione (Cons. Stato, sez. III, n. 4903 del 2017; n. 9078 del 2023), che la ammette in presenza di lacune relative a elementi obbligatori e in situazioni eccezionali, senza eccessive restrizioni alla concorrenza.

Nel caso concreto, l’art. 65 CAD consente la sottoscrizione delle istanze per via telematica anche mediante firma autografa con allegato documento di identità. Non si tratta di introdurre una causa di esclusione, ma di autorizzare ulteriori modalità di partecipazione, in coerenza con il principio di risultato e con il principio del raggiungimento dello scopo, nonché con gli artt. 156, commi 2 e 3, c.p.c. e 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Il collegio richiama anche Cons. Stato, sez. V, n. 1620 del 2025, sulle difformità formali superabili quando il concorrente è identificabile con certezza.

La Sezione valorizza inoltre l’ambiguità della lex specialis: il modello di offerta economica allegato prevedeva la firma autografa con documento di identità. In presenza di clausole equivoche, il favor partecipationis impone l’interpretazione che favorisce l’ammissione (Cons. Stato, sez. V, n. 5871 del 2024; n. 334 del 2024). Quanto al motivo sulle spese, il collegio richiama l’ampia discrezionalità del giudice di primo grado, sindacabile solo per abnormità o manifesta sproporzione, e lo rigetta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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