L’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro si propone davanti al TAR (TAR Molise n. 125 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle sentenze emesse dal giudice ordinario, compreso il giudice del lavoro, quando le statuizioni rimaste ineseguite riguardino un’obbligazione della pubblica amministrazione. Il titolo giudiziale può essere portato ad esecuzione senza la spedizione in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come novellato dal D.lgs. n. 150/2022. Il TAR, accertato il passaggio in giudicato del titolo e l’inadempimento, ordina all’amministrazione di dare esecuzione alle somme riconosciute entro un termine perentorio e nomina, fin d’ora, un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. La nomina del commissario esclude, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione su nuova istanza di parte.
Il Fatto
La ricorrente, docente titolare di supplenze, ha ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che ha accertato il suo diritto al beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati in domanda, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma complessiva di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione.
Passata in giudicato la decisione, la docente ha proposto ricorso al TAR Molise per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza oltre il termine assegnato e la fissazione, fin da subito, della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per ogni violazione successiva. L’amministrazione, costituitasi, non ha contestato l’ammissibilità né la fondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in primo luogo i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso in data 14.10.2024. Il titolo era stato inoltre notificato in copia conforme all’indirizzo PEC dell’amministrazione già l’11.09.2024.
Sul punto il TAR richiama le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.lgs. n. 150/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022: dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notificazione adottate dalla ricorrente risultano perciò adeguate alle formalità richieste.
Quanto all’ambito del rimedio, il Collegio ritiene che il titolo azionato, consistente in una sentenza del Tribunale civile, rientri tra quelli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione mediante l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma dettata proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito, la somma di € 500,00 richiesta a titolo di sorte capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza del Tribunale di Campobasso. Il TAR ordina pertanto al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti non ancora effettuati nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Il Collegio nomina fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante, un commissario ad acta individuato ratione muneris nel Direttore generale del Ministero preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà attivarsi su istanza della ricorrente e provvedere in ulteriori 40 giorni. La nomina del commissario esclude, allo stato, i presupposti per la somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione su nuova istanza in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 600,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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