Interpello ex art. 3-bis e inapplicabilità dello scorrimento della graduatoria (Cons. Stato n. 4878 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interpello disciplinato dall’art. 3-bis del d.l. n. 80/2021 non è una procedura concorsuale e non produce una graduatoria che conserva efficacia nel tempo. Esso costituisce il secondo segmento di un procedimento composto, nel quale l’iscrizione all’elenco degli idonei, efficace per un massimo di tre anni, abilita soltanto alla partecipazione alle selezioni bandite dall’ente. L’interpello va avviato ogniqualvolta l’amministrazione rilevi, nei propri documenti programmatori, una specifica esigenza assunzionale, e la stessa esigenza ne costituisce causa e limite. Ne deriva l’inapplicabilità del favor per lo scorrimento della graduatoria affermato dall’Adunanza plenaria n. 14 del 2011 e dalla giurisprudenza che su di esso si fonda, non essendo in presenza dell’esito di un concorso pubblico aperto. La modifica del profilo e del regime orario dell’incarico è elemento rilevante ai fini della manifestazione di interesse e non impone il previo ritiro in autotutela degli atti della selezione precedente.
Il Fatto
Il Comune di Melissano approva il programma triennale del fabbisogno del personale e avvia, tramite interpello ex art. 3-bis del d.l. n. 80/2021, la copertura di un posto a tempo pieno di istruttore tecnico geometra. Il ricorrente si colloca al secondo posto della graduatoria; la prima classificata rinuncia all’assunzione e l’ente non procede allo scorrimento.
Con successiva delibera di giunta l’amministrazione ridetermina il fabbisogno, trasformando il posto in part time e modificando il profilo professionale. Avvia quindi un nuovo interpello e, solo dopo, revoca ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 la prima procedura. Il secondo classificato impugna gli atti davanti al TAR Puglia, che accoglie il ricorso annullando le determinazioni. Il controinteressato e il Comune appellano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. La partecipazione alla seconda selezione non integra acquiescenza, che deve risultare da comportamenti inconciliabili con la volontà di impugnare: il ricorrente ha gravato gli atti della nuova procedura e vi ha preso parte per non precludersi ulteriori possibilità, senza peraltro conseguire il medesimo bene della vita, trattandosi di assunzione a tempo parziale.
Nel merito, la Corte ricostruisce la struttura dell’istituto. Il primo momento è la selezione unica per la formazione degli elenchi di idonei, soggetti ad aggiornamento continuo e destinati a durare fino all’assunzione e comunque non oltre tre anni. Il secondo è l’interpello, che l’ente svolge ogni volta in cui deve coprire un posto in base ai documenti programmatori. La funzione dell’interpello è consentire agli iscritti di valutare in concreto il proprio interesse rispetto alle caratteristiche dello specifico posto.
Da qui la inapplicabilità dello scorrimento. Il richiamo all’Adunanza plenaria n. 14 del 2011 non è conferente: quel principio presuppone una graduatoria concorsuale che conserva efficacia nel tempo, mentre l’interpello deve essere rinnovato a ogni nuova esigenza assunzionale. Il Collegio richiama anche la sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 2025, che collega il favor per lo scorrimento alla natura comparativa e aperta del concorso pubblico.
Assume rilievo decisivo la modifica del regime orario: il passaggio dal tempo pieno al part time incide sulla manifestazione di interesse, potendo attrarre iscritti che non avevano partecipato alla prima selezione. Per tale ragione diventa recessiva la questione della revoca degli esiti precedenti, non essendo configurabile un obbligo di ritiro in autotutela di fronte a un’esigenza assunzionale diversa. Quanto all’obbligo di motivazione, esso è soddisfatto dal richiamo alla disciplina legislativa dell’interpello. Gli appelli sono accolti, con compensazione delle spese del doppio grado per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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