Condono edilizio subordinato al parere dell’Autorità di Bacino e diniego vincolato (Cons. Stato n. 4886 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32 l. 47/1985, il rilascio del provvedimento conclusivo di condono è subordinato al parere dell’ente preposto alla tutela del vincolo. Quando il parere favorevole dell’Autorità di Bacino è condizionato alla conformità dell’opera alle previsioni del Piano di recupero, il mancato avveramento della condizione trasforma quel parere in un diniego di conformità. Il diniego di condono diventa così atto dovuto e vincolato, sottratto alla discrezionalità amministrativa e insensibile a qualsiasi accordo o affidamento del privato sulla conservazione dell’immobile abusivo. Ne consegue l’inapplicabilità del principio di proporzionalità e l’irrilevanza delle censure che non potrebbero condurre all’annullamento del provvedimento.
Il Fatto
La società proprietaria di numerosi manufatti abusivi, realizzati in località Rocca Priora tra il tracciato ferroviario e la foce del fiume Esino, presentava nel 1986 le domande di condono edilizio. Nel 1988 il Comune sospendeva i procedimenti e negava il condono per i manufatti ricadenti nell’area vincolata. Nel tempo veniva approvato il Piano di recupero del comprensorio, che prevedeva la demolizione dei manufatti esistenti e la ricostruzione in conformità a nuove previsioni, con opere di mitigazione del rischio idrogeologico imposte dal PAI.
Rilevata l’inerzia attuativa del Piano, il Comune adottava nel dicembre 2022 i dinieghi di condono e le ordinanze di demolizione. Il TAR Marche accoglieva in parte il ricorso, annullando gli atti relativi all’area vincolata e respingendo le censure sugli altri provvedimenti. La società appella i capi di soccombenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria sentenza n. 6090 del 21 giugno 2023, resa su analogo diniego di condono nel medesimo comprensorio, e la sentenza Sez. II n. 7733 del 23 settembre 2024, relativa a ordinarie di demolizione della stessa area. Da tali precedenti ricava che il parere dell’Autorità di Bacino del 2007 definiva le opere compatibili con la tutela del PAI solo se realizzate in conformità alle prescrizioni del Piano di recupero.
Poiché i manufatti oggetto dei dinieghi sono risultati totalmente difformi dal Piano, che ne prevedeva la demolizione, non si è avverato l’evento condizionale cui era subordinato il parere favorevole. Questo si è convertito in diniego di conformità, rendendo il diniego di condono un atto dovuto e vincolato.
La sospensione del 1988 è giudicata irrilevante: non fu disposta sine die, ma con riserva di provvedere dopo la conclusione della prassi sulla variante di recupero, approvata definitivamente nel 2008. Il contenuto vincolato del provvedimento esclude rilievo all’affidamento del privato, configurabile solo in una situazione antigiuridica incolpevole, e all’art. 8 CEDU, trattandosi di manufatti destinati a uso ricreativo stagionale e a deposito.
Il Collegio ritiene inapplicabile il principio di proporzionalità, proprio degli atti discrezionali, e conferma la natura meramente formale della censura sul difetto di parere specifico, non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990. Respinge l’appello e condanna la società alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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