La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non richiede esame del merito (Cons. Stato n. 4906 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dall’appellante per fatti nuovi verificatisi nelle more del giudizio, determina l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che il giudice possa o debba scrutinare i motivi di gravame. La caduta dell’interesse alla pronuncia rende priva di utilità la decisione sul merito, anche quando sia stata proposta impugnazione incidentale della controparte. La declaratoria di improcedibilità segue la sola verifica dell’attualità dell’interesse, che costituisce condizione dell’azione e della sua prosecuzione. Le spese del giudizio restano compensate quando la sopravvenienza è riconducibile a circostanze oggettive e non imputabili alle parti.

Il Fatto

L’appellante, proprietario di un’area nel Comune di Sesto Fiorentino compresa nell’ambito territoriale interessato dalla pianificazione comunale, aveva impugnato davanti al TAR Toscana le deliberazioni di adozione e approvazione del nuovo Piano Strutturale intercomunale, unitamente agli atti presupposti e al parere motivato di V.A.S.; con successivi motivi aggiunti aveva gravato anche la variante semplificata al secondo Regolamento urbanistico, il provvedimento di esclusione dalla V.A.S. e il parere del Genio Civile.

Il TAR, con sentenza n. 250 del 3.03.2022, aveva respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. L’appellante ha proposto appello e il Comune si è costituito con ricorso incidentale, contestando la mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado. Nelle more, l’appellante ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse per fatti nuovi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso a seguito di circostanze sopravvenute. La questione giuridica attiene alla sorte del giudizio di appello quando la parte che lo ha promosso dichiari la caduta dell’interesse alla decisione prima della definizione.

Il Consiglio di Stato applica l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede la declaratoria di improcedibilità del ricorso in caso di carenza di interesse sopravvenuta. La norma opera quale regola di chiusura del processo in assenza della condizione dell’azione, senza necessità di esaminare i motivi dedotti.

Il percorso argomentativo è lineare: accertata la caduta dell’interesse per fatti non contestati, il giudice dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia resta sul piano processuale e non investe il merito delle censure urbanistiche, così come il ricorso incidentale del Comune.

Quanto alle spese, la Corte dispone la compensazione. La sopravvenienza che ha determinato la caduta dell’interesse è ragione di una definizione senza soccombenza sostanziale, tale da giustificare l’integrale compensazione tra le parti.

La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, secondo il modulo conclusivo proprio del giudizio amministrativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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