Ottemperanza al giudicato e carta elettronica docente: esecuzione e commissario ad acta (TAR Toscana n. 49 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato che abbia accertato il diritto del docente al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, quando non risulti dagli atti alcuna esecuzione. L’ordine di esecuzione non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese processuali distratte in favore del difensore: in virtù dell’art. 93 cod. proc. civ. si instaura tra difensore e parte soccombente un rapporto autonomo, sicché il procuratore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il ritardo giustifica la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora pari agli interessi legali, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..

Il Fatto

Con una sentenza del Tribunale di Arezzo, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria dell’8 agosto 2024, era stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al beneficio della carta elettronica del docente e all’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nella stessa sentenza, per un importo complessivo di Euro 1.000,00.

Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, dopo la notifica del titolo effettuata il 30 dicembre 2023, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta alcuna esecuzione della sentenza della cui ottemperanza si tratta. Su questa premessa il ricorso è fondato e va accolto, con ordine al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato.

Il Tribunale precisa però che l’ordine non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese legali. Richiamando l’art. 93 cod. proc. civ., osserva che per effetto del provvedimento di distrazione delle spese in favore del difensore con procura della parte vittoriosa si instaura, tra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore.

Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. Sul punto il Collegio richiama Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008 e TAR Lazio, Sez. II, n. 3275 del 2015.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, perché provveda entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, dopo il decorso inutilmente del termine assegnato all’Amministrazione. Il ritardo maturato giustifica inoltre la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con la decorrenza indicata e fino al pagamento, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208 del 2015. Le spese del giudizio, liquidate in Euro 800,00 oltre oneri e accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario, tenuto conto del carattere seriale della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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