Silenzio assenso e transito del personale di polizia inidoneo (Cons. Stato n. 5022 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di transito del personale delle Forze di polizia giudicato permanentemente non idoneo al servizio d’istituto nei corrispondenti ruoli dell’Amministrazione civile, il termine di 150 giorni previsto dall’art. 8 del d.P.R. n. 339 del 1982 è perentorio e, decorso inutilmente, consuma il potere dell’Amministrazione destinataria. Il silenzio assenso si forma per la sola inerzia dell’Amministrazione, ove l’istanza sia corredata degli elementi occorrenti alla valutazione, anche in presenza di requisiti sostanziali mancanti: il provvedimento tacito di accoglimento può essere illegittimo, ma esiste, con salvezza dei poteri di autotutela e dell’impugnativa del controinteressato. La posizione soggettiva dell’istante è di interesse legittimo, non di diritto soggettivo, anche a fronte di attività vincolata, perché la norma primaria tutela in via diretta l’interesse pubblico; è quindi inammissibile l’azione di accertamento del diritto al transito.

Il Fatto

La Commissione medica ospedaliera giudicava l’appellante, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio d’istituto, ma reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali dell’Amministrazione civile, senza uso delle armi. L’interessato presentava istanza di transito ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. n. 339 del 1982 e veniva collocato in aspettativa speciale.

Il Consiglio di Amministrazione esprimeva parere contrario, ritenendo insussistenti i requisiti di condotta di cui all’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, e il Ministero respingeva l’istanza per l’esistenza di elementi di natura penale. Seguiva la dispensa dal servizio per fisica inabilità, con revoca dell’aspettativa. Il TAR Lazio accoglieva il primo ricorso sotto i soli profili del difetto di motivazione e respingeva il secondo. L’interessato appellava dolendosi del mancato riconoscimento del diritto al transito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto la cessazione della materia del contendere conseguente al decreto con cui l’Amministrazione, in esecuzione della sentenza di primo grado, ha annullato la dispensa e reintegrato l’appellante nell’aspettativa. Residua infatti l’interesse alla statuizione sulla formazione del silenzio assenso sull’istanza di transito.

In via preliminare, il Consiglio qualifica la posizione giuridica soggettiva come interesse legittimo. Il potere esercitato è vincolato, ma di tipo autoritativo e volto all’applicazione di norme dettate anche nell’interesse pubblico. Richiamando la propria giurisprudenza — Cons. Stato, Sez. V, n. 8681 del 2025, l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2007 e C.G.A.R.S. n. 802 del 2021 — la Sezione ribadisce che, anche a fronte di attività priva di margini discrezionali, rileva la finalità perseguita dalla norma primaria. Ne deriva l’inammissibilità dell’azione di accertamento del diritto al transito.

Nel merito, l’appello è accolto richiamando la sentenza della Sezione n. 1140 del 2026, resa ai sensi dell’art. 74 c.p.a. La questione riguarda il momento di formazione del silenzio assenso ex art. 8 del d.P.R. n. 339 del 1982: se esso dipenda dalla mera presentazione dell’istanza e dal decorso del termine, ovvero anche dalla sussistenza dei requisiti sostanziali. Il Collegio opta per la prima tesi: l’inerzia equivale a provvedimento di accoglimento e gli effetti sono sottoposti al medesimo regime dell’atto amministrativo. Ammettere il contrario svuoterebbe la norma e consentirebbe all’Amministrazione di provvedere in ogni tempo, in spregio alle esigenze di certezza e di responsabilizzazione della P.A.

Il silenzio assenso non si forma, invece, quando l’istanza sia priva della documentazione essenziale, quando vi sia radicale inconfigurabilità giuridica della domanda o manchi il modello normativo astratto: in tali casi si avrà inesistenza, non illegittimità dell’atto tacito. Nel caso concreto l’istanza era tempestiva e corredata, e il verbale attestava la reimpiegabilità. Il silenzio assenso si è dunque formato al decorrere del termine dalla ricezione, prima del provvedimento di rigetto. L’appello è accolto: in riforma della sentenza, è accolta l’azione di annullamento e confermato, con diversa motivazione, l’accoglimento dell’altro ricorso, con annullamento degli atti impugnati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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