Soprassessoria e garanzie partecipative: no all’indennizzo ex art. 21-quinquies (TAR Marche n. 516 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui l’amministrazione sospende un’autorizzazione già rilasciata per approfondimenti istruttori, senza disporne la formale revoca, costituiscono atti soprassessori e interlocutori e non revoca. La loro illegittimità, ove si sostanzi nella violazione delle garanzie partecipative, integra un vizio di carattere procedurale che non legittima la condanna al pagamento dell’indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. In presenza di un progetto ormai abbandonato e sostituito, l’azione impugnatoria va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre la domanda di accertamento dell’illegittimità ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm. resta scrutinabile nei limiti del vizio procedurale accertato, in funzione di un’eventuale futura azione risarcitoria. La mancata esecuzione della misura cautelare non è imputabile all’amministrazione quando dipenda da sopravvenienze di fatto indipendenti dalla sua volontà.
Il Fatto
Il Comune di Urbino aveva approvato nel 2007 un progetto di risanamento del versante sud-est del centro storico, interessato da movimenti franosi, comprendente la costruzione di un impianto di risalita con stazioni intermedie e parcheggi. Il progetto aveva ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza, essendo presente sul sito una struttura archeologica di epoca romana da smontare e rimontare a quota diversa.
Durante i lavori la Soprintendenza sospendeva l’autorizzazione allo smontaggio (nota 22.5.2014 prot. 2868) per approfondire la situazione dopo il diserbo del sito e, con la successiva nota 11.6.2014 prot. 3226, esprimeva dubbi sulla possibilità di smontare la struttura, suggerendo una modifica del progetto. Il Comune impugnava tali atti, deducendo contraddittorietà dell’azione amministrativa e carenza di garanzie partecipative, e chiedeva l’annullamento oltre all’indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio il Comune ha rappresentato che l’aggravamento del dissesto, con danneggiamento dei bastioni e delle mura, aveva reso necessario un intervento di risanamento diverso da quello oggetto del contenzioso. Il progetto originario è stato quindi abbandonato, il contratto d’appalto risolto consensualmente e una nuova procedura avviata; il nuovo progetto ha ottenuto l’autorizzazione della Soprintendenza nel 2020. Su queste basi il ricorrente ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio ritiene condivisibili tali ragioni, non contestate dalla difesa erariale, e dichiara improcedibile l’azione impugnatoria. Passando alla domanda di accertamento ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm., il Tribunale conferma quanto già osservato in sede cautelare circa la qualificazione dei provvedimenti: essi non sono revoca della precedente autorizzazione, rimasta solo sospesa, ma atti soprassessori e interlocutori.
Tra i vizi denunciati, l’unico ravvisabile è la violazione delle garanzie partecipative: un vizio di carattere procedurale che aveva giustificato l’accoglimento dell’istanza cautelare, affinché l’amministrazione concludesse il procedimento con un provvedimento espresso sull’esercizio o meno dei poteri in autotutela, previo contraddittorio. In quella sede avrebbero dovuto essere discusse le ulteriori questioni sulla possibilità di smontare la struttura e sulla necessità di modificare il progetto.
La mancata esecuzione della misura cautelare non è imputabile alla Soprintendenza. Il Comune non ha attivato la procedura esecutiva ex art. 59 cod. proc. amm. e, nel frattempo, erano emerse ragioni indipendenti dalla volontà dell’amministrazione statale: l’aggravamento del dissesto e la necessità di un progetto del tutto diverso, per ragioni estranee alla presenza del sito archeologico.
Quanto alla domanda indennitaria, il Collegio esclude che spetti alcunché: trattandosi di atti soprassessori e interlocutori, che non avevano disposto la formale revoca dell’autorizzazione, non ricorrono i presupposti dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. L’istanza di indennizzo è pertanto respinta. Le spese sono compensate per ragioni equitative, stante l’epilogo della vicenda.
Nota della Redazione
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