No al macchinario più potente se il bando INAIL lo esclude (Cons. Stato n. 5232 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi INAIL previsti dall’Avviso pubblico ISI 2021 in attuazione dell’art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81/2008, le deroghe ai limiti di potenza delle macchine acquistate rispetto a quelle sostituite operano solo in presenza di situazioni particolari debitamente motivate, riconducibili all’impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti, come l’assenza sul mercato di modelli conformi. Le esigenze di miglioramento produttivo o di risparmio dell’impresa non integrano la deroga, perché estranee alla ratio della misura, volta esclusivamente al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Il diniego fondato su un atto plurimotivato resta sorretto dal motivo autonomo riconosciuto legittimo: il rigetto delle censure avverso una sola delle ragioni giustificatrici determina carenza di interesse all’esame delle altre, non essendo l’eventuale loro accoglimento idoneo a soddisfare l’interesse all’annullamento.
Il Fatto
La società presenta domanda di finanziamento per l’acquisto di attrezzature e macchinari a impatto green, per un contributo ammissibile pari al 50% del costo. L’INAIL, dopo il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e le controdeduzioni della società, respinge l’istanza per due ragioni: la domanda non risulta sottoscritta, nel modulo dedicato alle organizzazioni sindacali, da soggetto munito dei poteri di rappresentanza; i macchinari indicati hanno potenza superiore al limite fissato dal bando rispetto a quelli da sostituire, senza le prescritte particolari ragioni di deroga.
La società impugna il diniego davanti al TAR Emilia Romagna con due motivi. Il TAR, qualificato il provvedimento come atto plurimotivato, respinge il motivo sui limiti di potenza e dichiara la carenza di interesse sull’altro. Propone appello la società, riproponendo entrambe le censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio anticipa, per economia processuale, l’esame del motivo relativo ai limiti di potenza e condivide l’impostazione del primo giudice. Il diniego è un atto plurimotivato: il rigetto delle censure contro una sola delle ragioni giustificatrici comporta carenza di interesse all’esame delle altre, perché il loro eventuale accoglimento non soddisfarebbe l’interesse all’annullamento, restando il provvedimento sorretto dal motivo autonomo ritenuto sussistente.
Nel merito, la sentenza è immune dalle censure. L’allegato 1.1. del bando, al punto 3, impone che le macchine acquistate siano di analogo tipo, con allestimento equivalente e prestazioni non superiori al 30% o al 50% rispetto a quelle sostituite. Le condizioni da a) a d) devono essere rispettate «a meno di situazioni particolari debitamente motivate», derivanti dall’impossibilità di attenersi ai requisiti, come l’assenza sul mercato di modelli rispondenti.
L’INAIL ha documentato la presenza sul mercato di macchinari conformi e finanziabili. La società non confuta tale circostanza, ma insiste sull’impossibilità di avere una macchina moderna che soddisfi le attuali esigenze produttive. L’argomento non scalfisce il percorso argomentativo della sentenza.
All’interpretazione letterale si aggiunge il canone teleologico. La ratio dell’art. 11 d.lgs. n. 81/2008 attribuisce all’INAIL il compito di agevolazione finanziaria con interventi mirati alla sicurezza sul lavoro, che esulano dall’interesse aziendale al miglioramento della produzione o al risparmio. La finalità dell’Avviso pubblico ISI 2021 è quella di incentivare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
L’appello è quindi respinto, con assorbimento delle altre censure in ragione della natura plurimotivata dell’atto. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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