Il tetto di spesa non giustifica l’elusione del giudicato sull’ottemperanza (Cons. Stato n. 527 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza accerta l’elusione del giudicato quando l’amministrazione, nel dare esecuzione alla sentenza di cognizione, attribuisca alle restrizioni finanziarie di fonte statale valenza vincolante e inderogabile, così contraddicendo il precetto sostanziale della pronuncia da ottemperare. Il tetto di spesa fissato dall’art. 15, comma 14, d.l. n. 95/2012 non esime l’autorità commissariale dal verificare l’effettivo incremento di produttività del settore pubblico a compensazione del taglio all’acquisto da privati. La ripartizione del limite complessivo tra spedalità privata e specialistica ambulatoriale deve tenere conto del trasferimento delle prestazioni APA e PAC dal primo al secondo ambito assistenziale. È nulla, per violazione del giudicato, la determinazione commissariale che demandi alle Aziende Sanitarie Provinciali l’assegnazione delle risorse incrementali, in contrasto con la sentenza di ottemperanza che impone l’attribuzione diretta alle strutture ricorrenti.

Il Fatto

Le ricorrenti, titolari di laboratori accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale per la specialistica ambulatoriale, agiscono per l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. 6936/2020. Questa aveva annullato il D.C.A. n. 172/2018, rilevando l’inattendibilità dell’ipotizzato incremento del 20% della produttività pubblica e la mancata considerazione dell’inclusione delle prestazioni APA e PAC nei livelli massimi di finanziamento.

Con la sentenza n. 9534/2024 il Consiglio di Stato aveva ordinato al Commissario ad acta di dare compiuta esecuzione alla pronuncia, nominando in via sostitutiva il Prefetto di Catanzaro. Il Commissario ha quindi adottato il D.C.A. n. 53 del 14 marzo 2025, quantificando in complessivi € 61.118.570,18 il livello massimo di finanziamento per il 2018. Le ricorrenti ne deducono la nullità per elusione del giudicato, in via subordinata l’illegittimità con richiesta di conversione dell’azione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità della difesa erariale, rilevando che le censure deducono profili di violazione degli obblighi conformativi discendenti dalla sentenza di cognizione n. 6936/2020. Nel merito, il decreto impugnato muove dal limite di spesa dell’art. 15, comma 14, d.l. n. 95/2012, riducendo la spesa consuntivata 2011 del 2% e individuando risorse residue in soli € 319.753,50, poi ulteriormente decurtate.

Tale impostazione elude il precetto sostanziale del giudicato. La sentenza n. 6936/2020 ha affermato che il taglio della spesa per l’acquisto di prestazioni da privati deve essere adeguatamente compensato da un effettivo e verificato incremento di produttività del settore pubblico, per non compromettere i livelli essenziali di assistenza. L’autorità commissariale ha invece attribuito alle restrizioni finanziarie carattere inderogabile, contraddicendo il tenore della pronuncia, e ha omesso di emendare il D.C.A. n. 172/2018 dai vizi di carenza istruttoria e motivazionale, segnatamente quanto all’inattendibilità della maggiore produttività pubblica stimata nel 20%.

Il Collegio esclude invece che il contrasto con il giudicato discenda dalla riduzione del livello fissato con il provvedimento prot. n. 413421 del 22 settembre 2023: quel livello aveva carattere solo ipotetico. Parimenti irrilevanti sono le difese su insuperabilità dei vincoli finanziari e sull’omessa impugnazione del Piano Operativo 2016-2018, argomenti che avrebbero dovuto trovare spazio nel giudizio di cognizione.

Un ulteriore profilo elusivo è ravvisato nella mancata previsione di alcun budget per le prestazioni APA e PAC in chiave corrispondentemente riduttiva del finanziamento all’assistenza ospedaliera privata. La corretta attività ottemperativa deve dare evidenza del modo con cui al “travaso” di prestazioni da un ambito all’altro si accompagna una adeguata compensazione finanziaria. È infine fondata la doglianza sull’attribuzione alle Aziende Sanitarie Provinciali dell’assegnazione delle risorse, in contrasto con la sentenza n. 9534/2024 che imponeva l’assegnazione diretta alle strutture ricorrenti.

Il ricorso è pertanto accolto: dichiarata la nullità del decreto commissariale, il Commissario ad acta è investito del compito di assicurare la piena esecuzione della sentenza n. 6936/2020 entro 120 giorni. Le censure di illegittimità e la domanda di conversione del rito sono dichiarate improcedibili, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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