Servizio civile dopo d.lgs 40/2017 è universale e dà diritto alla riserva (Cons. Stato n. 537 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il servizio civile svolto in forza di selezione indetta dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017 è qualificato ex lege come servizio civile universale, anche quando si attua con le modalità del previgente servizio civile nazionale. L’art. 26 del d.lgs. n. 40/2017 ha abrogato il d.lgs. n. 77/2002 e ha soppresso l’istituto del servizio civile nazionale, prevedendo che, fino all’approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attui in via transitoria secondo la normativa previgente. Tale clausola transitoria non determina alcuna reviviscenza del servizio civile nazionale, perché è la stessa disposizione a qualificare come universale il servizio prestato in regime transitorio. Ne consegue che l’equiparazione è già effettuata dal legislatore ed è vincolante per l’amministrazione e per il giudice amministrativo, senza necessità di indagare la natura dei due istituti né di applicare in via analogica la disciplina della riserva. Il candidato che ha concluso il servizio civile universale senza demerito ha titolo alla riserva del 15 per cento dei posti nei concorsi pubblici, ai sensi dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla selezione pubblica indetta dall’Agenzia delle Entrate con bando del 24 luglio 2023, per l’assunzione a tempo indeterminato di funzionari per l’attività tributaria. Nella domanda dichiarava di aver svolto il servizio civile dal 13 settembre 2017 al 13 settembre 2018, allegando la relativa autocertificazione e un attestato della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Collocatasi in posizione non utile nella graduatoria generale, impugnava la graduatoria definitiva e i successivi atti di approvazione, nonché gli atti di approvazione della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori, dolendosi del mancato inserimento nella riserva di posti. L’amministrazione aveva qualificato il servizio dalla stessa svolto come servizio civile nazionale, in ragione della selezione bandita il 24 maggio 2017, e non come servizio civile universale. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo insussistente l’equiparazione tra i due istituti. Avverso tale sentenza è proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di improcedibilità per tardiva impugnazione della graduatoria del 9 agosto 2024. Tale atto integra una mera rettifica delle graduatorie già pubblicate e tempestivamente impugnate; il carattere di mera rettifica esclude l’obbligo del ricorrente di impugnare ogni modificazione della graduatoria definitiva, secondo l’orientamento di Cons. St. n. 178/2025.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina di settore. Il d.lgs. n. 40/2017 ha assoggettato il servizio civile universale a una programmazione per piani triennali. L’art. 26 del medesimo decreto, norma transitoria, ha previsto che, fino all’approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attui in via transitoria con le modalità della previgente normativa in materia di servizio civile nazionale. La stessa disposizione ha abrogato il d.lgs. n. 77/2002, che disciplinava il servizio civile nazionale, con effetto dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017, cioè dal 18 aprile 2017.
Da qui la conclusione che il servizio civile nazionale ha cessato di esistere da quella data. La clausola transitoria non produce una sorta di reviviscenza dell’istituto abrogato, perché è lo stesso art. 26 a qualificare come universale il servizio civile svolto nelle more dell’approvazione del Piano. Il servizio prestato sulla base di selezioni indette dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017 è dunque de jure servizio civile universale.
Il Collegio ne trae la conseguenza che non occorre indagare la natura dei due servizi per affermarne o negarne l’equiparazione, né applicare in via analogica l’art. 18, comma 4: l’equiparazione è già stata effettuata dal legislatore ed è vincolante per l’amministrazione e per il giudice amministrativo. Irrilevante è poi che la selezione non avesse ad oggetto progetti inseriti nella programmazione triennale, poiché si tratta di selezione indetta dopo l’entrata in vigore del decreto.
L’appello è pertanto accolto per la dirimente fondatezza del primo motivo, con assorbimento degli altri. In totale riforma della sentenza appellata, il Collegio accoglie il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti e annulla gli atti impugnati, ordinando all’Agenzia delle Entrate di riesaminare la graduatoria definitiva includendovi il nominativo dell’appellante nella posizione corrispondente al punteggio riportato. Le spese del doppio grado sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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