Concorso notarile, errori ostativi e disparità di trattamento nella valutazione degli elaborati (Cons. Stato n. 5362 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso notarile, il carattere ostativo delle nullità e delle gravi insufficienze rilevate ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006 non presuppone la pluralità dei rilievi né il loro concorso: è sufficiente un solo vizio legittimamente accertato per sostenere il giudizio di non idoneità. La verifica della nullità dell’elaborato si fonda su parametri univoci desumibili dalle disposizioni di legge e si atteggia in termini sostanzialmente vincolati, con la conseguenza che non residuano spazi per il vizio di eccesso di potere e per la disparità di trattamento. Diversamente, per la grave insufficienza, i confini non compiutamente definiti della fattispecie consentono di apprezzare eventuali difformità di valutazione a fronte di situazioni identiche. L’errore di diritto ostativo è configurabile solo quando la soluzione prospettata sia manifestamente contra legem, non quando risulti avallata da una pur risalente giurisprudenza non contraddetta da orientamenti di segno diverso.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio il giudizio di non idoneità conseguente alla prova scritta sostenuta nel concorso per 300 posti di notaio bandito con decreto dirigenziale del 26 settembre 2014. Il giudizio, formalizzato con verbale della commissione, le ha precluso l’accesso alle prove orali. La commissione ha ravvisato nell’elaborato di diritto civile tre cause di nullità e cinque profili di grave insufficienza, individuati sulla scorta delle formulazioni standard predisposte ai sensi dell’art. 11, comma 5, d.lgs. n. 166/2006.
La candidata ha dedotto errori e travisamenti di fatto della commissione e la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ammessi agli orali, nei cui elaborati sarebbero stati presenti vizi analoghi o più gravi. Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza n. 1980 del 3 febbraio 2023, richiamando i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di discrezionalità tecnica e l’impossibilità di frazionare il confronto sul singolo errore. La candidata ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delinea il quadro sistematico dell’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006. Il carattere ostativo delle nullità o gravi insufficienze non è subordinato alla loro pluralità né al congiunto ricorrere delle due tipologie. Ne deriva che l’immunità dai vizi lamentati anche di uno solo dei molteplici rilievi impone di ritenere legittimo il giudizio di non idoneità.
Sul piano del sindacato giurisdizionale, la Corte distingue. La disparità di trattamento è astrattamente idonea a fondare la censura sulla grave insufficienza, data la latitudine della fattispecie. Diversa conclusione vale per la nullità: la sua configurazione dipende da parametri univoci e l’attività amministrativa si atteggia in termini vincolati, senza margini per l’eccesso di potere.
Sul primo rilievo, concernente la violazione dell’art. 2, comma 58, l. n. 662/1996 e dell’art. 29, comma 1-bis, l. n. 52/1985, la Corte rileva l’inammissibile modifica della linea difensiva e l’infondatezza delle tesi sulla sanabilità. L’art. 40, comma 3, l. n. 47/1985 non contempla l’integrazione postuma della dichiarazione sul mancato provvedimento di sanatoria; l’art. 29, comma 1-ter, l. n. 52/1985 è stato introdotto solo nel 2017, in data successiva all’elaborato.
Quanto al travisamento della traccia, il riferimento al concordato preventivo nella parte teorica denota l’erroneo inquadramento dell’istituto e l’affinità con la cessione dei beni ai creditori non elide la reciproca autonomia. Meritevoli di accoglimento, ma non decisive, sono invece le censure sul mancato trasferimento delle soffitte e sull’assenza integrale della parte teorica. Fondata è anche la censura sull’errore di diritto relativo al conflitto di interessi tra genitore e figlio, avallata dalla giurisprudenza richiamata. Resta invece legittimo il rilievo sulla prelazione dei beni culturali: l’epoca di costruzione non giustifica la condizione sospensiva.
L’appello è respinto perché i rilievi autonomamente ostativi resistono alle censure. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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