L’ottemperanza non può ridurre il titolo esecutivo senza prova dell’avvenuto pagamento (Cons. Stato n. 5408 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice non può ridurre l’importo del titolo esecutivo a fronte di un pagamento parziale asserito dall’amministrazione ma non provato, attesa la mancata costituzione della stessa anche in primo grado. Il giudice dell’ottemperanza è vincolato al contenuto del giudicato e non può integrare il titolo con statuizioni ulteriori rispetto ad esso. È parimenti omessa pronuncia quella che trascuri la condanna agli interessi di mora contenuta nel decreto ingiuntivo azionato. La statuizione sulle spese processuali, fondata su considerazioni di opportunità ampiamente discrezionali, è censurabile in appello solo per evidente irrazionalità, nella specie non ravvisabile.

Il Fatto

L’appellante aveva adito il TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma e della sentenza che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dal Comune. Il primo giudice, accogliendo il ricorso, aveva accertato che il Comune era debitore della sola differenza tra le somme oggetto dei titoli esecutivi e una somma già corrisposta, ordinando l’ottemperanza nel termine di sessanta giorni e nominando il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.

L’appellante ha contestato di non aver mai percepito alcun importo a titolo di pagamento parziale, ha dedotto l’omessa pronuncia sugli interessi di mora previsti nel decreto ingiuntivo e si è doluto della liquidazione delle spese, ritenuta esigua. Il Comune, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’esame della documentazione depositata dall’appellante e ricostruisce il contenuto dei titoli azionati: il decreto ingiuntivo, con la condanna al pagamento di una somma capitale oltre accessori, interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione; la sentenza del Tribunale, che ha confermato integralmente le statuizioni del decreto e liquidato le spese del giudizio di opposizione.

Su questa base il Consiglio di Stato ritiene fondata la doglianza relativa alla decurtazione dell’importo ingiunto. Il giudice di primo grado aveva desunto l’avvenuto pagamento parziale senza indicare su quale documentazione o argomentazione difensiva si fondasse tale conclusione, e ciò tanto più in presenza della mancata costituzione del Comune anche nel primo grado. La riduzione del titolo esecutivo resta dunque priva di supporto probatorio.

Altrettanto fondata è la censura sull’omessa pronuncia in ordine agli interessi di mora. Il decreto ingiuntivo aveva condannato il Comune al loro pagamento e il giudice dell’ottemperanza non poteva trascurare tale statuizione, limitandosi a richiamare il capitale.

È invece disattesa la censura sul capo delle spese. Il Collegio richiama il proprio orientamento (Cons. Stato, V, n. 6550 del 2024) secondo cui la relativa statuizione si fonda su considerazioni di opportunità ampiamente discrezionali, non censurabili in gravame se non per evidente irrazionalità, non ricorrente nel caso concreto.

L’appello è quindi accolto nei limiti della motivazione e, in riforma della sentenza, il Comune è condannato a dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo, con pagamento del capitale, delle spese di visto e degli interessi come da domanda, oltre alle spese della procedura di ingiunzione. Restano ferme le ulteriori statuizioni relative alla sentenza del Tribunale e alla nomina del commissario ad acta. Le spese del grado seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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