Requisito reddituale e cumulo con il convivente di fatto nella cittadinanza (TAR Calabria n. 780 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento ampiamente discrezionale, che include la verifica della sufficienza del reddito dell’aspirante cittadino rispetto ai parametri fissati a monte in via generale dall’Amministrazione. L’insufficienza del requisito reddituale integra autonoma e sufficiente ragione di diniego, restando irrilevanti l’integrazione sociale e la condizione di disabilità dell’istante. Il reddito del familiare può concorrere alla formazione del parametro solo quando sussista un vincolo comportante l’obbligo alimentare ai sensi dell’art. 433 cod. civ.; non è quindi cumulabile il reddito del convivente more uxorio, in difetto di contratto di convivenza, perché legato da un rapporto in ogni momento liberamente disponibile e non suscettibile di certificazione stabile. Il prefetto può dichiarare l’istanza inammissibile in sede procedimentale, esercitando un potere ormai vincolato nel quantum reddituale. Il termine per le osservazioni ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non è perentorio.

Il Fatto

La ricorrente, straniera residente legalmente in Italia da oltre dieci anni, ha presentato istanza di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, lettera f), legge n. 91/1992, documentando la propria posizione reddituale e quella del familiare convivente di fatto. La Prefettura – U.T.G. ha comunicato preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, ritenendo carente il requisito reddituale e non cumulabile il reddito del convivente more uxorio.

Con decreto successivo l’istanza è stata dichiarata inammissibile. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Calabria, deducendo vizi procedimentali per la mancata comunicazione al difensore nominato, l’illegittimo differimento dell’accesso agli atti, l’erronea esclusione dal cumulo dei redditi del convivente e della pensione di invalidità, nonché il travisamento del valore normativo attribuito alle circolari ministeriali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 9 legge n. 91/1992 e la giurisprudenza che riconduce la cittadinanza a un provvedimento di concessione caratterizzato da amplissima discrezionalità, comprensiva dell’apprezzamento sull’inserimento dell’istante nella comunità nazionale e sull’adeguatezza dei mezzi di sostentamento. La verifica reddituale risponde non solo a esigenze di sicurezza, ma anche all’accertamento della capacità di concorrere, con il prelievo fiscale, alla spesa pubblica.

Il parametro minimo è individuato nel limite previsto dall’art. 3 d.l. n. 382/1989, convertito con legge n. 8/1990, richiamato dalla circolare ministeriale del 5 gennaio 2007. Poiché l’Amministrazione ha già esercitato a monte la discrezionalità nel fissare tale soglia, l’attività successiva è vincolata: il prefetto può quindi dichiarare l’istanza inammissibile, come chiarito dall’Adunanza plenaria n. 13 del 13.07.2021.

Nel caso concreto la ricorrente, isolatamente considerata, non possiede redditi sufficienti nel triennio anteriore alla domanda. La pensione di invalidità non soccorre, perché esente e non concorrente al reddito, secondo l’orientamento richiamato dalla giurisprudenza amministrativa. Parimenti non cumulabile è il reddito del convivente more uxorio: difetta il vincolo alimentare ex art. 433 cod. civ., trattandosi di legame liberamente disponibile, non certificabile e privo del carattere di stabilità idoneo a scongiurare situazioni di comodo.

Il Collegio considera irrilevanti la condizione di disabilità e l’integrazione sociale, profili non contestati dalla Prefettura ma non sostitutivi del requisito reddituale persistente. Sul piano procedimentale, l’elezione di domicilio presso il difensore è successiva al preavviso, correttamente notificato; il termine ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non è perentorio, dovendo l’Amministrazione valutare comunque le osservazioni tardive. La doglianza sull’accesso parziale è inammissibile per difetto di rituale contestazione. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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