Furto auto e ritrovamento prima della liquidazione: niente indennizzo da danno totale (Arbitro Assicurativo n. 700 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio della procura notarile a vendere il veicolo ritrovato costituisce un passaggio necessario per la liquidazione del sinistro, ma non fa sorgere di per sé il diritto all’indennizzo per furto. Se il veicolo è rinvenuto prima della liquidazione, la prestazione assicurativa per danno totale non è dovuta, restando applicabile la garanzia per danno parziale. Le domande nuove introdotte per la prima volta in sede di repliche sono inammissibili ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Decreto ministeriale n. 215/2024. Le spese legali sono riconoscibili solo in presenza di condotta gravemente negligente della controparte o di particolare complessità della vicenda.

Il Fatto

La ricorrente aveva assicurato la propria automobile contro il rischio di furto e rapina. Nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2025 il mezzo veniva rubato e l’evento prontamente denunciato all’impresa, che apriva il sinistro. Su indicazione della compagnia la ricorrente curava l’annotazione della perdita di possesso al PRA, sostenendo una spesa di euro 110,00, e in data 5 maggio 2025 rilasciava una procura notarile a vendere in favore dell’impresa, con ulteriore spesa di euro 120,00.

Il veicolo veniva però ritrovato e affidato in custodia a un’autofficina; l’impresa formulava un’offerta di euro 2.513,99 per i danni materiali, dedotto lo scoperto del 10%. La ricorrente contestava l’operato della compagnia, ritenendo di aver maturato il diritto all’indennizzo per furto pari al valore di mercato del bene, e chiedeva anche il rimborso delle spese di custodia, trasporto, re-immatricolazione e delle spese legali.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto il perimetro delle domande. In sede di repliche la ricorrente aveva ampliato il thema decidendum, inserendo nella domanda subordinata una diversa quantificazione dell’indennizzo già riconosciuto per la riparazione e la richiesta di indennizzo per la sostituzione delle chiavi. Poiché su tali aspetti nulla era stato contestato nel ricorso, le domande sono qualificate come nuove e, in applicazione dell’art. 10, comma 2, del Decreto, dichiarate inammissibili.

Nel merito, il Collegio esamina la domanda principale di indennizzo per furto. È pacifico che il ritrovamento sia avvenuto prima della liquidazione e nello stesso giorno del rilascio della procura. La ricorrente fondava il proprio diritto sull’art. 8.2.9 delle CGA, che impone all’assicurato di rilasciare la procura irrevocabile a vendere contestualmente al pagamento dell’indennizzo. Il Collegio ritiene però che la norma richieda la procura almeno contestualmente al pagamento, non che l’indennizzo debba essere corrisposto al momento del rilascio. La lettura combinata con gli artt. 8.2.5 e 8.2.8 delle CGA conferma che la quantificazione del danno passa attraverso la perizia contrattuale o l’accordo tra le parti, e solo da tale determinazione decorrono i trenta giorni per la liquidazione. Non risultando né accordo né perizia, l’impresa non poteva liquidare al momento del conferimento della procura. Poiché il veicolo è stato rinvenuto prima della liquidazione, non è configurabile il danno totale da furto senza ritrovamento: resta applicabile la garanzia per danno parziale.

Quanto alle spese, il costo per l’aggiornamento del certificato cronologico del PRA risulta già corrisposto dall’impresa, con cessazione della materia del contendere. Il costo della procura notarile, pari a euro 120,00, è riconosciuto a carico dell’impresa in forza dell’art. 8.2.9 delle CGA, come peraltro ammesso dalla stessa compagnia.

Sulla domanda subordinata, i costi di recupero e trasporto non sono indennizzabili: l’art. 3.5.7.1 delle CGA li esclude espressamente dalla garanzia e non possono qualificarsi come danno da mala gestio, non essendo influenzati dalla condotta dell’impresa. Quanto alla custodia, il rilascio della procura non produce effetto traslativo e il veicolo resta di proprietà della ricorrente; la compagnia aveva indicato l’obbligo di ritiro e comunicazione del luogo di deposito. La ricorrente non ha usato l’ordinaria diligenza, lasciando il mezzo in custodia. Tuttavia l’art. 3.10.2.3 delle CGA prevede il rimborso delle spese di parcheggio e custodia con massimale di euro 500,00, riconosciuto previa presentazione dei giustificativi. Le spese di re-immatricolazione rientrano nella copertura ex art. 3.10.2.2 delle CGA, con massimale di euro 400,00, anche nell’ipotesi di danno parziale con necessità di nuove targhe.

Infine, le spese legali non sono riconosciute: l’accesso alla procedura non richiede assistenza di avvocato e i costi sono liquidabili solo in caso di condotta gravemente negligente o particolare complessità, nella specie non ravvisate. Il ricorso è quindi accolto parzialmente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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