Polizza grandi interventi chirurgici: inefficace l’allegato non richiamato nelle condizioni generali (Arbitro Assicurativo n. 701 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le clausole che delimitano in positivo il rischio assicurato mediante un elenco di interventi coperti, contenuto in un allegato alla polizza, sono inefficaci nei confronti del contraente quando l’allegato non sia richiamato nelle condizioni generali di assicurazione, negli articoli che disciplinano la garanzia, né nel DIP e nel DIP aggiuntivo. In tal caso il contraente, usando l’ordinaria diligenza, non è posto in grado di conoscere il contenuto dell’allegato prima della conclusione del contratto, con conseguente violazione dell’art. 1341, comma 1, cod. civ. e degli obblighi di chiarezza e trasparenza imposti dall’art. 166 cod. ass.. La garanzia va quindi interpretata senza l’elenco richiamato, assumendo rilievo la natura effettiva dell’intervento, importante e necessario, con anestesia generale e degenza ospedaliera. È invece inammissibile la domanda di rimborso di spese diverse, introdotta solo con le repliche.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una polizza che copre i grandi interventi chirurgici e le gravi malattie, si sottopone a un intervento vertebrale di decompressione e asportazione del legamento giallo. Chiede all’impresa l’indennizzo dei costi sostenuti, ma la copertura le viene negata: secondo la compagnia l’operazione non rientra tra i grandi interventi elencati nell’Allegato B della polizza, richiamato dall’art. 138 delle CGA.

La ricorrente replica che l’intervento non è espressamente escluso e denuncia la violazione dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede. Nelle repliche chiede l’inefficacia dell’Allegato B, per difetto di informazione precontrattuale e per mancata doppia sottoscrizione ex art. 1341, comma 2, cod. civ.; in subordine, l’inclusione dell’intervento per affinità con quelli elencati o una diversa interpretazione del contratto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità delle domande nuove. Le censure sull’inopponibilità dell’Allegato B costituiscono una emendatio libelli, non una mutatio libelli: mirano al medesimo risultato giuridico dell’atto introduttivo e ne mutano solo la qualificazione giuridica, secondo l’insegnamento di Cass. civ., sez. II, n. 20870 del 2019 e di Cass. civ., sez. I, n. 4115 del 2024. È invece nuova, e perciò inammissibile, la richiesta di rimborso delle spese preoperatorie di euro 182,00, formulata solo in sede di replica.

Nel merito, il Collegio rileva che le CGA sono condizioni generali unilateralmente predisposte. L’art. 138 delle CGA include nell’oggetto dell’assicurazione i grandi interventi chirurgici, ma non rinvia all’Allegato B. L’allegato è richiamato soltanto nella presentazione della polizza, nel Glossario e nell’indice del set informativo, non nel DIP Danni, nel DIP aggiuntivo né negli articoli del modulo aggiuntivo.

La documentazione precontrattuale menziona la copertura per i grandi interventi, senza alcun riferimento puntuale all’Allegato B. Ne deriva una carenza di chiarezza e trasparenza: il contraente medio non può ricostruire agevolmente il perimetro dei rischi coperti ed esclusi, come impone l’art. 166 cod. ass. La modalità redazionale delle CGA non sana il difetto: l’art. 138 e la definizione del Glossario sono collocati a pagine distanti e il collegamento richiede un incrocio di letture non intuibile prima della stipula.

Il Collegio conclude quindi per l’inefficacia dell’Allegato B ex art. 1341, comma 1, cod. civ. e interpreta l’art. 138 delle CGA senza l’elenco. L’intervento subito, importante e necessario, con anestesia generale e degenza ospedaliera, rientra così tra i grandi interventi coperti ai sensi degli artt. 138 e 139 delle CGA. L’importo di euro 12.788,56, documentato da fatture e ricevute e non contestato, va indennizzato. Il ricorso è accolto parzialmente, con interessi dal reclamo al soddisfo, contributo IVASS di euro 200,00 e rimborso di euro 20,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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