Pista ciclabile non è strada extraurbana secondaria e non richiede screening VIA (Cons. Stato n. 5519 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pista ciclabile e l’itinerario ciclopedonale non sono sussumibili nella categoria della strada extraurbana secondaria di cui all’art. 2 cod. strada, con la conseguenza che l’opera non rientra tra i progetti elencati negli Allegati II-bis e IV al d.lgs. n. 152/2006 e non è soggetta né a VIA né a verifica di assoggettabilità. Nel formulare il giudizio di impatto ambientale l’Amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità che non si esaurisce in una mera valutazione tecnica, sicché il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla manifesta illogicità, al travisamento dei fatti o ai macroscopici difetti di istruttoria. La scelta del tracciato dell’opera pubblica è rimessa all’Amministrazione procedente, né l’eventuale livello di urbanizzazione del percorso alternativo proposto dal privato integra un ostacolo assoluto. L’Accordo di programma che assume natura di variante urbanistica prevale sugli strumenti di pianificazione del traffico comunale.

Il Fatto

Il proprietario e l’usufruttuaria di un terreno nel Comune di Bardolino impugnavano davanti al TAR Veneto la delibera consiliare di ratifica dell’Accordo di programma con la società affidataria, l’Accordo stesso, la comunicazione di avvio del procedimento, l’autorizzazione paesaggistica regionale e la determinazione di conclusione della Conferenza di servizi. L’opera contestata è la Ciclovia nazionale del Garda, lotto funzionale che interessa il loro fondo per soli trentasei metri quadrati.

I ricorrenti lamentavano la mancata sottoposizione del progetto a VIA o a screening, il contrasto con la pianificazione del traffico, l’illogicità del tracciato rispetto a soluzioni alternative, la scarsa considerazione delle alberature e la mancata ostensione di alcuni elaborati. Il TAR respingeva il ricorso e condannava alle spese. Propongono appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di interesse fondata sull’esiguità della superficie espropriata: rientra nelle prerogative del proprietario e dell’usufruttuario contestare l’opera che incida, anche in misura modesta, sulla loro posizione giuridica. Accoglie invece le eccezioni di inammissibilità riferite a singole censure.

Sul primo motivo, il Consiglio di Stato richiama il principio per cui il giudizio di impatto ambientale è espressione di discrezionalità sindacabile solo per manifesta illogicità (richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 5379 del 2020). Confrontando le definizioni dell’art. 2 cod. strada — strada extraurbana secondaria, strada urbana ciclabile, itinerario ciclopedonale — e dell’art. 3 cod. strada, esclude che la pista ciclabile rientri tra le infrastrutture viarie degli Allegati II-bis e IV al d.lgs. n. 152/2006. L’istruttoria svolta, anche in Conferenza di servizi, risulta adeguata e immune dalle generiche doglianze.

Il secondo motivo è infondato: l’Accordo di programma, adottato ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 7 della l.r. Veneto n. 11/2004, comporta l’adeguamento della strumentazione urbanistica e supera l’eventuale contrasto con i piani del traffico. Le censure sui rischi per la sicurezza stradale sono inammissibili per genericità.

Quanto alla scelta del tracciato, il Collegio ritiene la valutazione latamente discrezionale e non connotata da manifesta illogicità, spettando all’Amministrazione individuare il percorso più rispondente all’interesse pubblico. Le censure sulle alberature sono generiche e infondate, anche perché i pareri favorevoli delle Soprintendenze non risultano impugnati. La mancata ostensione del quadro economico avrebbe legittimato una domanda di accesso documentale ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., ma non invalida gli atti. Sul mappale conteso, spetta al ricorrente dimostrare la propria legittimazione attiva, non supplibile con verificazione o consulenza tecnica.

L’appello è respinto, con condanna alle spese in favore delle parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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