Diniego permesso lungo soggiornanti: illegittimo l’automatismo da condanna ex art. 73, comma (TAR Emilia-Romagna n. 553 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno devono fondarsi su un giudizio di pericolosità sociale dello straniero espresso con motivazione articolata, che tenga conto non solo della condanna intervenuta, ma anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato. È esclusa l’operatività di ogni automatismo conseguente a condanne penali riportate. I principi affermati dalla Corte cost. n. 88 del 2023 in relazione agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 si applicano anche all’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, con la conseguenza che l’Amministrazione deve operare un puntuale e specifico bilanciamento tra i fatti penalmente rilevanti e la complessiva condizione dello straniero.
Il Fatto
La Questura di Ravenna ha respinto l’istanza del ricorrente, già titolare di permesso per lavoro autonomo, volta al rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, negando anche il rinnovo del permesso in titolarità. L’Amministrazione ha valorizzato l’assenza di un reddito sufficiente e la condanna ex art. 444 cod. proc. pen. per una pluralità di fatti di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi tra il 2019 e il 2022, oltre a ulteriori precedenti penali. Da qui la qualificazione del ricorrente come soggetto pericoloso ai sensi dell’art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo l’erronea valutazione del reddito, priva di considerazione prospettica delle potenzialità dell’attività di impresa, e l’omessa considerazione del proprio radicamento in Italia da ventinove anni, con quattro figli sul territorio. Il TAR ha respinto l’istanza cautelare; il Consiglio di Stato, in appello cautelare, l’ha accolta ordinando all’Amministrazione il riesame della posizione, con particolare riguardo alla valutazione comparativa tra la permanenza ultratrentennale e la condanna intervenuta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che l’Amministrazione non ha correttamente dato seguito al remand disposto dal Consiglio di Stato: si è limitata a depositare una mera relazione difensiva dell’Avvocatura dello Stato, non integrante una nuova motivazione né un nuovo provvedimento, peraltro non notificata al ricorrente.
Sul primo motivo, la valutazione di insufficienza reddituale è ritenuta non corretta. Per un verso, la documentazione fiscale prodotta dal ricorrente evidenzia una consistenza reddituale superiore a quella indicata nel provvedimento; per altro verso, l’Amministrazione ha omesso ogni valutazione prospettica delle potenzialità reddituali dell’attività di impresa.
Sul secondo motivo, il TAR prende atto della differente valutazione del Consiglio di Stato e vi si adegua, richiamando l’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, che impone di tener conto della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
Il Collegio ribadisce che il diniego deve essere sorretto da un giudizio di pericolosità sociale con motivazione articolata, non limitata alla condanna, escludendo ogni automatismo, secondo Corte cost., ord. n. 58 del 2014 e Cons. Stato, Sez. III, n. 5515 del 2012. Richiama quindi la Corte cost. n. 88 del 2023, che ha dichiarato illegittimo il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui ricomprende tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative anche quella ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, senza prevedere la verifica in concreto della pericolosità.
Tali principi valgono anche per l’art. 9 d.lgs. n. 286 del 1998: l’Amministrazione avrebbe dovuto operare un bilanciamento specifico tra i fatti penalmente rilevanti, la condizione sociale, familiare e lavorativa e la durata della permanenza in Italia. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e riesercizio del potere entro sessanta giorni dalla pubblicazione, mediante provvedimento espresso e notificato. Spese compensate.
Nota della Redazione
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