Prescrizione decennale dei buoni fruttiferi postali e decorrenza dalla scadenza del titolo (ABF Collegio di Napoli n. 3894 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Alle serie dei buoni fruttiferi postali già emesse alla data di entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione della normativa previgente, si applica l’art. 8 del medesimo decreto, che stabilisce la prescrizione, per capitale e interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo. La decorrenza del termine va individuata nella scadenza del buono e non nel compimento della maggiore età dell’intestatario, quando il titolo non appartenga alla serie speciale riservata ai minori. La mancata consegna del foglio informativo al sottoscrittore non impedisce all’intermediario di eccepire l’intervenuta prescrizione, né costituisce ostacolo oggettivo all’esercizio del diritto al rimborso.

Il Fatto

Il ricorrente aveva sottoscritto nel marzo 2001 un buono fruttiferi postale di valore nominale pari a 2.500 euro. All’atto della richiesta di rimborso, l’intermediario aveva negato la liquidazione eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto.

L’istante lamentava la violazione degli obblighi informativi, non risultando consegnato il foglio informativo recante le caratteristiche dell’investimento, e sosteneva che il titolo, privo di data di scadenza e intestato a un minore, dovesse ritenersi scaduto al raggiungimento della maggiore età del titolare. L’intermediario eccepiva in via preliminare l’incompetenza dell’Arbitro ratione temporis e ratione materiae e, nel merito, la prescrizione decennale maturata nel 2017.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari. Quanto alla competenza temporale, richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 4656/2022, si osserva che la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale e dei rendimenti. La prescrizione opposta dall’intermediario è vicenda successiva ed inerente allo svolgimento del rapporto, cosicché la competenza sussiste anche per contratti sottoscritti prima del 01/01/2009.

Quanto alla competenza per materia, il Collegio richiama la stessa decisione n. 4656/2022: le caratteristiche di non cedibilità e non negoziabilità dei buoni fruttiferi postali impediscono di qualificarli come strumenti finanziari, con conseguente rigetto dell’eccezione.

Nel merito il ricorso non è accolto. Dall’esame del titolo emerge la dicitura “a termine” e l’appartenenza alla serie AA1, desunta dalla data di emissione. I buoni di tale serie, istituita con D.M. 19/12/2000, avevano durata di sei anni dalla emissione. L’art. 8 del D.M. 19/12/2000 ha esteso a dieci anni il termine prescrizionale, con decorrenza dalla data di scadenza del titolo: il Collegio richiama l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23006 del 28/07/2023 e la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 6196/2024, escludendo un’“ibridazione” tra termine quinquennale e dies a quo dell’art. 176 D.P.R. n. 156/1973.

Il buono, scaduto il 16/03/2007, si è dunque prescritto il 16/03/2017, mentre la prima richiesta documentata è il reclamo del 19/11/2025. L’eccezione di minore età non è accolta: dall’esame della copia versata in atti il titolo non appartiene alla serie speciale riservata ai minori ed è emesso con pari facoltà di rimborso unitamente a un soggetto maggiorenne. Neppure l’art. 2935 c.c. vale a sospendere il decorso.

Infine, sull’omessa consegna del foglio informativo, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 17814/2019 e la più recente n. 11113/2025: tale omissione non impedisce l’eccezione di prescrizione. La domanda risarcitoria è invece sottratta alla competenza temporale dell’Arbitro, riguardando un comportamento risalente al 2001, anteriore al sesto anno precedente la proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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