Prescrizione dei buoni fruttiferi postali rilevabile solo se eccepita dall’intermediario costituito (ABF Collegio di Milano n. 1976 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione del diritto alla riscossione dei buoni fruttiferi postali non è rilevabile d’ufficio dal Collegio dell’Arbitro Bancario Finanziario, ma deve essere eccepita formalmente dall’intermediario ritualmente costituitosi con le controdeduzioni, in applicazione degli artt. 2938 e 2937, ultimo comma, c.c. In mancanza di costituzione dell’intermediario, l’eccezione non può dirsi reiterata nel procedimento e la domanda di rimborso del valore nominale dei titoli, con i rendimenti maturati, deve trovare pieno accoglimento. Resta salva la verifica della competenza ratione temporis dell’Arbitro sulla domanda principale, quando la causa petendi consista nell’accertamento dell’esigibilità del credito.

Il Fatto

La parte ricorrente è contitolare, con clausola P.F.R., di tre buoni fruttiferi postali della serie 18P, ciascuno del valore di € 2.500,00, emessi il 07.12.2006. Nel 2025 l’intermediario le ha rifiutato il rimborso eccependo l’intervenuta prescrizione. La ricorrente ha contestato l’eccezione con raccomandata, chiedendo capitale e interessi, e ha poi adito l’Arbitro.

La ricorrente sostiene che sui buoni non compare la dicitura “A TERMINE” né alcuna indicazione della scadenza, e che non le è stato consegnato il Foglio Informativo Analitico prescritto dal decreto ministeriale del 19.12.2000. Invoca l’art. 2935 c.c. e deduce l’illegittima omissione informativa dell’intermediario, configurante responsabilità precontrattuale e inadempimento. Chiede in via principale il rimborso dei tre buoni con i rendimenti previsti e, in via subordinata, l’accertamento della responsabilità dell’intermediario con il risarcimento del danno. L’intermediario, regolarmente destinatario del ricorso, non ha depositato controdeduzioni.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto, d’ufficio, la questione della propria competenza ratione temporis. I buoni sono stati emessi prima del sesto anno precedente alla proposizione del ricorso, ma la causa petendi della domanda principale consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto di credito alla restituzione del valore nominale e dei rendimenti, fatto valere il 29.09.2025. Su questa base, in linea con i principi del Collegio di Coordinamento n. 4656/2022, confermati dalla decisione n. 11113/2025, la competenza sussiste quanto meno sulla domanda principale.

Nel merito, il Collegio rileva che sul fronte e sul retro dei buoni non è apposta la dicitura “A TERMINE”. Il Foglio Informativo reperibile sul sito dell’intermediario prevede, all’art. 3, che i buoni della serie 18P hanno una durata massima di diciotto mesi dalla sottoscrizione e sono liquidati, in capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese. Poiché l’art. 8 del D.M. del 19.12.2000 ha esteso il termine di prescrizione da cinque a dieci anni, il diritto a riscuotere i buoni, scaduti il 07.06.2008, si sarebbe prescritto il 07.06.2018, a fronte di un reclamo del 29.09.2025 e senza idonei fatti interruttivi risultanti agli atti.

Il Collegio non ritiene però di poter rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione. È principio pacifico che la prescrizione dei diritti dei sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali può essere rilevata solo se eccepita formalmente dall’intermediario ritualmente costituitosi nel procedimento con le controdeduzioni. L’intermediario, nel caso concreto, non ha depositato alcuna difesa e non ha quindi reiterato l’eccezione in questa sede.

Da ciò deriva che il Collegio non può dichiarare prescritto il diritto a riscuotere i titoli e che la domanda principale deve trovare pieno accoglimento. L’accoglimento rende superfluo l’esame della domanda subordinata di risarcimento, a prescindere dalla questione della competenza temporale dell’Arbitro su di essa. Il Collegio dispone pertanto che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma pari al valore dei buoni, oltre agli interessi maturati sino alla scadenza, nonché il rimborso di € 20,00 e il contributo di € 200,00 alle spese della procedura in favore della Banca d’Italia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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