Accesso agli atti della consultazione di mercato dell’ATC: interesse del partecipante (TAR Molise n. 55 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’Ambito territoriale di caccia, pur essendo struttura associativa di diritto privato, è soggetto alla disciplina dell’accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 quando viene in rilievo per l’attività di pubblico interesse che svolge. L’operatore economico che ha partecipato alla consultazione di mercato ex art. 77 d.lgs. n. 36/2023, presentando la propria offerta, è titolare di un interesse personale, concreto e attuale a conoscere gli atti successivi della procedura, funzionali alla verifica della coerenza e legittimità delle determinazioni dell’ente. I principi di pubblicità, trasparenza e concorrenza fondano il diritto all’ostensione, non potendo l’affidamento diretto successivo sottrarsi ai principi dell’evidenza pubblica. Il diniego tacito formatosi sull’istanza è pertanto illegittimo e va annullato con ordine di esibizione.
Il Fatto
L’Ambito territoriale di caccia n. 3 – Isernia pubblicava in data 22 aprile 2024 una determina di indizione di consultazione di mercato ex art. 77 d.lgs. n. 36/2023, finalizzata alla raccolta di informazioni per la predisposizione della documentazione di gara relativa alla successiva fornitura di selvaggina da ripopolamento faunistico. La determina prevedeva che gli operatori interessati allegassero osservazioni, criticità e la propria offerta economica e tecnica.
La ditta ricorrente trasmetteva a mezzo PEC la propria manifestazione di interesse con specifica offerta. In data 16 luglio 2024 presentava istanza di accesso agli atti della procedura e delle successive fasi di valutazione e affidamento, al fine di agire in giudizio per la violazione dell’art. 77 d.lgs. n. 36/2023 e del principio di non discriminazione. Seguiva un preavviso di rigetto in cui il RUP negava l’interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione. Formatosi il silenzio-diniego, la ditta proponeva ricorso ex art. 114 cod. proc. amm.; l’ente si costituiva eccependo inammissibilità e infondatezza.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio affronta la natura giuridica dell’ATC. Si tratta di struttura associativa senza scopo di lucro di diritto privato, ma titolare di compiti di rilevanza pubblicistica connessi all’organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica, attuativi della normativa comunitaria e regionale. Richiamando la nozione dinamica e funzionale di ente pubblico, il TAR conclude che l’ente viene in rilievo in veste pubblicistica ed è quindi soggetto alla disciplina dell’accesso, secondo la definizione dell’art. 22, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990, che vi ricomprende i soggetti di diritto privato limitatamente all’attività di pubblico interesse.
Quanto all’eccezione di inammissibilità per impugnazione del solo atto endoprocedimentale, il Collegio la ritiene priva di pregio. Il ricorso è incardinato contro il diniego tacito complessivamente formatosi sull’istanza del 16 luglio 2024: nessun provvedimento espresso è stato adottato e l’accesso è stato nei fatti negato. Integrate pertanto le condizioni dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, il ricorso è ammissibile.
Nel merito, il ricorso è fondato. La ditta ha legittimazione e interesse ad accedere agli atti della consultazione cui ha partecipato con propria offerta: operando nel settore merceologico della fornitura, è portatrice di un più ampio interesse a partecipare alle successive procedure di affidamento. Il Collegio sottolinea che l’art. 77 d.lgs. n. 36/2023 rende la consultazione funzionale alla predisposizione degli atti di gara, compresa la scelta della procedura, e che le determinazioni successive devono rispettare i principi di pubblicità e trasparenza dell’evidenza pubblica. La circostanza che la consultazione si fosse sostanziata in una diretta acquisizione di offerte rafforza la conclusione.
Gli argomenti difensivi dell’ente non sono pertinenti: né la clausola dell’avviso che escludeva diritti in capo ai partecipanti rispetto alla gara successiva, né l’eventuale “carenza” della manifestazione di interesse valgono a escludere l’interesse a conoscere gli esiti. I principi di pubblicità, trasparenza e concorrenza fondano l’interesse all’accesso agli atti posteriori alla consultazione, esito al quale l’ente avrebbe comunque dovuto assicurare adeguata pubblicità.
Il diniego tacito va quindi annullato, con ordine all’ATC n. 3 – Isernia di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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